Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4270 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4270 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BARI
nei confronti di:
NICA EMIL VALISE N. IL 23/02/1993
REZMUVES MIRCEA AMAR N. IL 12/02/1993
REZMUVES AUGUSTIN N. IL 09/10/1980
avverso la sentenza n. 12711/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BARI, del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 22/10/2013

Con sentenza del 7 novembre 2012, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bari ha applicato, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di
REZMUVES Mircea Amar, REZMUVES Augustin e NICA Emil Vasil la pena di
anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno quali imputati del
delitto di rapina.
Propone ricorso per cassazione il procuratore generale il quale lamenta vizio di
motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico in quanto nella
specie il giudice a quo, ha dato atto dei parametri di valutazione del fatto, evocando
la congruità del trattamento sanzionatorio alla finalità rieducativa della pena di cui
all’art. 27 Cost., ha reputato congruo il giudizio di valenza in rapporto alla natura
della vicenda oggetto di contestazione, ha, infine, reputato concedibile in ragione
della personalità degli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena,
formulando, dunque, in termini positivi la fausta prognosi di cui all’art. 164, primo
comma, cod. pen. Un apprezzamento, dunque, del tutto congruo agli effetti della
valutazione di correttezza delle attenuanti prospettate dalle parti e del relativo
giudizio di valenza, nel quadro della natura peculiare del procedimento in questione,
rispetto al quale l’onere di motivazione assume i confini della adesione al quadro
concordemente tracciato dalle parti e devoluto al controllo del giudice che — se
adesivo — assume connotati “esplicativi” necessariamente succinti, proprio perché
non frutto di una scelta autonoma.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consigl

stensore

Il Pr

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