Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4270 del 18/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4270 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:


PRETE Anna, nata a Parabita il 31/8/1946
FRACASSO Lorena, nata a Parabita il 2/1/1971
FRACASSO Giampiero, nato a Casarano il 20/7/1965

avverso la ordinanza n. 95/2014 in data 29/7/2014 del Tribunale di Lecce in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo GALLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/7/2014, a seguito di gravame ex art. 322-bis cod. proc.
pen., il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello proposto da PRETE Anna,
FRACASSO Lorena e FRACASSO Giampiero avverso l’ordinanza in data
12/6/2014 con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
della stessa città aveva rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo
riguardante il certificato di deposito n. 172953 emesso il 16/12/2011 dalla Banca
Popolare Pugliese – filiale di Parabita – intestato a FRACASSO Silvio e, per
l’effetto, ha confermato l’ordinanza da ultimo citata.

Data Udienza: 18/12/2014

Detto certificato di deposito era stato sottoposto a sequestro preventivo (fino alla
concorrenza della somma di € 24.143,94) con decreto emesso dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce in data 17/7/2012 nell’ambito del
procedimento che vede come indagato FRACASSO Cosimo fratello degli odierni
ricorrenti Lorena e Giampiero FRACASSO e figlio di PRETE Anna e dell’intestatario
del certificato FRACASSO Silvio deceduto in data 23/8/2012.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di PRETE Anna,

comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art.
321, comma 2, cod. proc. pen. ed ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen. l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, dello stesso codice di rito.
Lamenta sostanzialmente la difesa dei ricorrenti quanto segue:
a) sarebbe stata omessa nel provvedimento impugnato ogni valutazione relativa
alla sopravvenienza di un fatto nuovo assolutamente “rilevante” e “dirimente”
come il decesso di FRACASSO Silvio avvenuto in data 23/8/2012;
b) il Tribunale del riesame non avrebbe valutato l’assoluta terzietà ed estraneità
degli odierni ricorrenti nell’ambito del procedimento penale pendente nei
confronti del loro congiunto FRACASSO Cosimo e non avrebbe verificato la
sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora con riferimento ai
terzi estranei ed in buona fede;
c) il Tribunale non ha verificato in primis se i ricorrenti avessero accettato o
meno l’eredità lasciata dal loro dante causa;
d) il Tribunale del riesame nel respingere l’appello dei ricorrenti ha operato un
generico richiamo al concetto di aggravamento delle conseguenze del reato
senza tuttavia verificare se gli odierni ricorrenti vantassero un diritto sulle
somme sequestrate e non ha compiuto alcun approfondimento investigativo al
riguardo.
Per il resto nel ricorso è riportata una seria di arresti giurisprudenziali in materia
di motivazione dei provvedimenti cautelari e di verifica del fumus sui quali gli
stessi si debbono fondare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, per l’effetto, chiaramente inammissibile.
Nessuno dei vizi di legge denunciati e per i quali soli è ammesso il ricorso per
cassazione avverso i provvedimenti in materia cautelare reale è ravvisabile
nell’ordinanza impugnata che risulta non solo motivata in maniera congrua e

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FRACASSO Lorena e FRACASSO Giampiero, deducendo ai sensi dell’art. 606,

logica ma anche assolutamente rispettosa dei principi di diritto che regolano la
materia.
La difesa dei ricorrenti anche attraverso il richiamo a principi giurisprudenziali
che fanno riferimento alle caratteristiche generali e contenutistiche oltre che
fondanti dei provvedimenti cautelari reali introduce con il proprio ricorso una
serie di elementi che si presentano assolutamente inconferenti con riguardo allo
specifico caso qui in esame.

riesame, è assolutamente chiaro:
a) pende un procedimento penale nei confronti di FRACASSO Cosimo relativo a
reati di truffa e falso;
b) risulta sulla base degli elementi compiutamente descritti dal Tribunale del
riesame alle pagg. 3, 4 e 5 dell’ordinanza impugnata (che ha in tal modo
compiutamente motivato sul fumus del provvedimento cautelare) che sulla base
delle investigazioni compiute è emerso che parte delle somme provento delle
attività illecite attribuite al FRACASSO Cosimo sono confluite nel deposito a
risparmio de qua formalmente intestato al di lui padre FRACASSO Silvio, somme
che ivi furono versate dall’indagato quantomeno fino a concorrenza
dell’ammontare di C 24.143,94;
c) in data 17/7/2012 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Lecce ha, quindi, emesso decreto di sequestro preventivo (diretto e non per
equivalente trattandosi di profitto del reato) ex art. 321 e ss. cod. proc. pen. del
predetto certificato di deposito fino a concorrenza della somma indicata;
d) in data successiva il formale intestatario del menzionato certificato di deposito
è deceduto.
Ora, è di tutta evidenza come il “novum” nella fase cautelare che in questa sede
ci occupa consiste solo ed esclusivamente nell’intervenuto decesso del titolare
“formale” del certificato di deposito.
Invero nel ricorso che in questa sede ci occupa non viene indicato alcun
elemento oltre al sopravvenuto decesso di FRACASSO Silvio che abbia ad
incidere sul fumus del sequestro, come detto, ampiamente e congruamente
evidenziato (anche se a stretto rigore non ve ne sarebbe neppure stata la
necessità) da parte del Tribunale del riesame investito dell’appello avverso il
rigetto da parte del Giudice per le indagini preliminari della istanza di
dissequestro.
Il sequestro de qua inerisce, infatti, ai rapporti tra l’indagato FRACASSO Cosimo
e il bene sequestrato che secondo l’ipotesi accusatoria (confortata da un fumus

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Il caso, così come correttamente riassunto nell’ordinanza del Tribunale del

più che serio) costituirebbe il provento dei commessi reati, mentre il defunto
FRACASSO Silvio era solo – sempre secondo l’ipotesi accusatoria che peraltro nel
ricorso che in questa sede ci occupa non viene contrastata da alcun elemento l’intestatario formale del certificato.
Alla luce di ciò è di palmare evidenza che – come in modo condivisibile affermato
dal Tribunale a pag. 5 dell’ordinanza che in questa sede ci occupa – gli eredi di
Silvio FRACASSO, oggi ricorrenti, non si trovano in posizione diversa da quella

presenta alcuna rilevanza in ordine al mantenimento in sequestro del bene.
Al di là della non rispondenza a verità di quanto asserito dalla difesa dei
ricorrenti circa il fatto che sarebbe stata omessa nel provvedimento impugnato
ogni valutazione relativa alla sopravvenienza di un fatto nuovo assolutamente
“rilevante” e “dirimente” come il decesso di FRACASSO Silvio avvenuto in data
23/8/2012 (basta leggere pag. 5 del ricorso per rendersi conto esattamente del
contrario), va anche aggiunto che per le ragioni correttamente e
condivisibilmente esposte dal Tribunale del riesame il menzionato decesso
dell’intestatario formale del certificato ha un effetto tutt’altro che “rilevante” e
“dirimente” sul provvedimento cautelare de qua.
Alla luce di quanto detto va solo doverosamente evidenziato che gli elementi di
terzietà ed estraneità degli odierni ricorrenti nell’ambito del procedimento penale
pendente nei confronti del loro congiunto FRACASSO Cosimo nulla spostano nella
vicenda de qua atteso che anche il loro dante causa si trovava nella medesima
posizione.
Irrilevante è poi anche la circostanza lamentata dalla difesa dei ricorrenti che
riguarda il mancato accertamento da parte del Tribunale se i ricorrenti avessero
accettato o meno l’eredità lasciata dal loro dante causa: a parte il fatto che tale
allegazione compete ai ricorrenti e non certo al Tribunale va solo detto che la
mancata accettazione dell’eredità avrebbe addirittura posto i ricorrenti nella ben
peggiore posizione di non essere neppure legittimati a presentare il gravame per
mancanza di interesse.
Infine, sempre alla luce di quanto sopra detto è del tutto irrilevante la posizione
di “buona fede” nella quale si troverebbero i ricorrenti perché – giova ribadirlo loro non risultano né indagati nel procedimento contro FRACASSO Cosimo, né
intestatari del certificato di deposito ma il loro preteso diritto sulle somme
oggetto di sequestro è nato in un momento in cui le stesse erano già state
sottoposte a sequestro e per fatti pregressi nei quali non è in gioco la valutazione
diretta od indiretta della buona fede dei ricorrenti.

del loro defunto parente e che il novum costituito dal decesso di quest’ultimo non

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra
loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione
pecuniaria.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2014.

P.Q.M.

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