Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 427 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 427 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BENEDETTO FILOMENA N. IL 10/04/1973
avverso l’ordinanza n. 20/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

De Benedetto Filomena propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del
riesame di Bari che ha ridotto il sequestro preventivo per equivalente emesso dal gip del tribunale
fino alla concorrenza di euro 383.081 oltre interessi di mora in relazione al reato di cui all’articolo
11 dlgs 74/2000ipotizzato per l’alienazione simulata della propria azienda di installazione di
segnaletica stradale, semafori ed illuminazione, al fine di sottrazione al pagamento delle
imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato avendo correttamente indicato il
tribunale del riesame in motivazione le ragioni per le quali la condotta illecita ipotizzata doveva
ritenersi integrata e che al riguardo assumevano tra l’altro valore indiziario anche le interrogazioni
all’anagrafe tributaria prodotte e l’assenza di confutazioni specifiche della parte. Correttamente è
stato evidenziato, infine, che per la ricorrenza del reato non occorre che vi sia una procedura
esecutiva in corso.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in
via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

Deduce la ricorrente in questa sede violazione di legge facendo rilevare che difetterebbe il quadro
indiziario di riferimento non essendo sufficiente la mera attribuzione ipotetica del reato a taluno dei
concorrenti e che difetterebbe anche una specifica analisi in relazione all’elemento psicologico del
reato che deve investire sia il quantum del debito che la materialità della condotta posta in essere.

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