Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 427 del 10/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 427 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEVREUX GEOFFREY LOUIS JEAN nato il 25/08/1972 a GOSSELIES( BELGIO)

avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 10/11/2017

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Trieste confermava la
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sentenza del Tribunale di Udine, che aveva dichiarato Devreux Geoffrey Luis
Jean responsabile in ordine al reato di cui agli artt. 2 e 76, comma 3 , d. Igs. n.
159 del 2011.
Avverso tale sentenza il Devreux ricorreva, tramite il proprio difensore, per
cassazione, deducendo violazione di legge ed in particolare degli artt. 2 e 76,

della I. n. 241/90. Ci si doleva che il Giudice d’appello avesse disatteso la
seconda censura avanzata dalla difesa circa la motivazione in punto di
legittimità, nel caso di specie, dell’omesso avviso di inizio del procedimento
prescritto dal suddetto art. 7, ritenendo sussistenti ragioni di ordine pubblico e di
pubblica sicurezza in grado di giustificare la deroga a detto articolo. Rilevava la
difesa come la migliore giurisprudenza di legittimità avesse sottolineato la
necessità di valorizzare caso per caso l’urgenza ed escluso un’ urgenza in re ipsa.
Si doleva, quindi, la difesa che nel caso di specie il foglio di via obbligatorio fosse
stato emesso, in violazione del suddetto art. 7, senza il previo contraddittorio
garantito dall’avviso di avvio del procedimento amministrativo, che alcuna
ragione d’urgenza impediva, giacché non specificamente addotta. E contestava
che vi fosse stato un contraddittorio mediante produzione di memorie difensive,
riconducendolo ad un “mero refuso” del provvedimento amministrativo. Il
difensore insisteva, per tali motivi, per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, in fatto e in
diritto ta quale, con riguardo al profilo di legittimità del foglio di via obbligatorio
di cui assume la violazione, muove dall’ interpretazione della giurisprudenza di
legittimità sulla derogabilità per le esigenze di sicurezza e d’ordine pubblico
dell’obbligo di comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento
amministrativo di cui all’art. 7 I. n. 241 del 1990. E, pur premettendo che parte
della stessa giurisprudenza ritiene che nel procedimento per emanazione del
provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio detta comunicazione
possa essere omessa proprio per l’immanenza delle ragioni di urgenza in detto
tipo di provvedimento, passa ad esaminare il caso specifico, rilevando come
dette ragioni fossero espressamente motivate dal foglio di via obbligatorio in
esame, con riferimento alla pericolosità del destinatario, colto in palese stato di
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comma 3, d. IgsYtn relazione al mancato rispetto della previsione di cui alli art. 7

ubriachezza nell’ autostazione delle corriere di Udine frequentata anche da
studenti infraquattordicenni, gravato da precedenti penali gravi sintomatici di
elevata aggressività e aduso a commettere reati. E conclude per la legittimità del
provvedimento in esame, anche considerato che dallo stesso risulta che
l’imputato avrebbe prodotto presso gli uffici della Questura delle memorie
difensive, “di talché una forma di partecipazione al procedimento da parte
dell’interessato vi è stata”.
A fronte di dette argomentazioni / scevre da vizi logici e giuridici, è evidente

aspecificamente, nei termini sopra indicati, gli stessi argomenti fatti valere in
appello e analiticamente trattati dalla sentenza impugnata, invitando in questa
sede ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, e contestando
genericamente la produzione di memorie difensive nel corso del procedimento
amministrativo, di cui dà atto il provvedimento del Questore.
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma , il 10 novembre 2017.

che il ricorso proposto nell’interesse del Devreux è inammissibile, ripercorrendo

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