Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42698 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42698 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania
nei confronti di
Marche Roberto, nato a La Maddalena il 15-09-1966
avverso la ordinanza del 03-04-2014 del tribunale di Tempio Pausania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’annullamento con
rinvio;

Data Udienza: 07/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania
ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza emessa in data 3 aprile 2014 dal
tribunale della medesima città, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la
quale veniva disposta la sospensione dell’ordine di demolizione emesso nei
confronti di Roberto Marche sul rilievo che, non avendo il condannato
ottemperato all’ordine di demolizione, le opere abusive erano state acquisite al

demolizione.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente solleva un unico
motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di
attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione.
Con esso il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tempio
Pausania lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione legge penale o di altre
norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale
nonché l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di
inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza ed infine la mancanza, l’illogicità
o la manifesta contraddittorietà della motivazione (articolo 606, comma 1,
lettere b), c) ed e), codice di procedura penale), avendo il tribunale
erroneamente ritenuto che, non avendo il condannato ottemperato all’ordine di
demolizione, il manufatto era stato acquisito al patrimonio dell’ente pubblico e
tale acquisizione costituiva causa ostativa alla demolizione.
Obietta il ricorrente che l’acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio
dall’ente non preclude affatto la demolizione, che trova invece ostacolo
esclusivamente in una manifestazione di volontà dell’ente pubblico che affermi
l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell’opera, situazione,
nella specie, non sussistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha affermato che il trasferimento al patrimonio comunale
della proprietà dell’immobile abusivo, automaticamente conseguente alla
scadenza del termine di novanta giorni fissato per l’ottemperanza all’ordinanza
sindacale di demolizione, non costituisce impedimento giuridico a che il privato
responsabile esegua l’ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la

2

patrimonio dell’ente pubblico ed essendo tale acquisizione ostativa alla

sentenza di condanna, salvo che l’autorità comunale abbia dichiarato l’esistenza
di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell’assetto
urbanistico violato (Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007, dep. 31/01/2008, P.G. in
proc. Mancini e altri, Rv. 238803).
Di conseguenza, l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio
disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso
dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad
opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia

abusive (Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006, dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv.
235645).
La ragione di ciò risiede nel fatto che l’ordine di demolizione impartito dal
giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell’art.31, comma nono, d.P.R. 6
giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio
autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell’autorità
amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del
bene giuridico leso (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232172) e che
ha carattere reale, ricadendo direttamente sul soggetto che è in rapporto con il
bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore
dell’abuso, né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della
proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza che l’acquirente potrà rivalersi
nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione (Sez. 3, n. 37120
del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175).
Ne consegue che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio
disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso
dal giudice con la sentenza di condanna, atteso che l’acquisizione è finalizzata in
via principale alla demolizione e il soggetto condannato può richiedere al
Comune, divenuto “medio tempore” proprietario, l’autorizzazione a procedere
alla demolizione a proprie spese, così come può provvedervi, a spese del
condannato, l’autorità giudiziaria, sussistendo l’incompatibilità soltanto se, con
delibera consiliare, l’ente locale stabilisce, ai sensi del’art. 31, commi terzo e
quinto, d.P.R. n. 380 del 2001, di non demolire l’opera acquisita (Sez. 3, n.
37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232174), in considerazione della ritenuta
esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino
dell’assetto urbanistico violato.

3. Il ricorso va pertanto accolto e da ciò consegue l’annullamento con rinvio
dell’impugnata ordinanza al tribunale di Tempio Pausania per nuovo esame sul
punto.

3

stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere

P.Q.M.

Annulla con rinvio la ordinanza impugnata al tribunale di Tempio Pausania.

Così deciso il 07/07/2015.

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