Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4269 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4269 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICCOLO ANTONIO N. IL 18/05/1966
avverso la sentenza n. 3341/2012 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4 marzo 2013, il GUP del Tribunale di Trani sez.3^ ha
applicato„ sull’ accordo delle parti a norma dell’ art. 444 cod. proc. pen.,
riconosciuta le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, con la
riduzione del rito, la pena, sospesa alle condizioni di legge, di due anni di reclusione
e di seicento euro di multa nei confronti di Piccolo Antonio, imputato si avere
acquistato o comunque ricevuto parti di autovetture provenienti da furti commessi

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per erronea applicazione della legge penale perché si sarebbe
potuto contestare l’ ipotesi dell’ incauto acquisto ovvero l’ estraneità dal reato
contestato considerato che il mero possesso non consente la configurazione del
delitto di ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità perché denuncia la mancata considerazione
di ipotetiche ricostruzioni alternative, in violazione della previsione di cui all’ art.
581 lett. c) cod. proc. pen. che impone l’ indicazione specifica (e quindi non
meramente probabilistica) di elementi idonei a sostenere la richiesta, violazione
sanzionata dal successivo art. 591.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in
conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e di somma in
favore della Cassa delle ammende, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei
rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in € 1500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1500,00 alla Cassa delle ammende.

in Barletta ai danni di Cimino Marco e Rizzo Annamaria.

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