Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4269 del 18/12/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4269 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’AMORE PAOLO N. IL 31/03/1965
avverso l’ordinanza n. 285/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
22/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 18/12/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 15 aprile 2014 il Tribunale del riesame di Roma confermava il
provvedimento di sequestro preventivo dell’alloggio di proprietà dello ATER emesso dal GIP del
locale Tribunale in data 28.2.2014 nei confronti di D’AMORE Paolo indagato in ordine al reato di
cui all’articolo 633 codice penale .
Ricorrono per cassazione l’indagato deducendo che il provvedimento impugnato è incorso in:
2. vizio di motivazione contesta le valutazioni poste a fondamento del provvedimento
Deve preliminarmente rilevarsi che in tema di riesame delle misura cautelari reali, nella
nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a
norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la
presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali; ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di
impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di “violazione di legge”,
come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche
la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti
come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).
Dette argomentazioni determinano l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso con il quale
il ricorrente deduce un vizio della motivazione non azionabile con riguardo al provvedimento in
esame.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Secondo la giurisprudenza di
questa Corte l’occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dello IACP rientra nella
previsione dell’art. 54 cod. pen. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla
persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l’esigenza dell’agente di
reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi ( cfr. fra le altre Cass. N. 4292 del
2012 rv. 251800).
Anche con riguardo al motivo in esame deve rilevarsi che le censure mosse dal ricorrente,
sotto l’apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge, prospettano una
inammissibile richiesta di rivalutazione del merito inammissibile in questa sede
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 18.12.2014
1. violazione di legge per omesso riconoscimento dello stato di necessità