Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42685 del 07/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 42685 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Spitale Salvatore, nato a Caltagirone il 14/07/1953,

avverso la sentenza del 24/04/2014 della Corte di appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Salvatore Spitale ricorre per l’annullamento della sentenza del
24/04/2014 della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna alla
pena di sei mesi di arresto e 2.600,00 euro di ammenda inflittagli il 06/02/2013
dal Tribunale di Caltagirone che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui
all’art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver gestito, nel proprio
fondo, una discarica di rifiuti vari (ferrosi e non ferrosi, tra i quali rimorchi,
vetture e parti di esse, carcasse di elettrodomestici, carrelli della spesa, bombole
di ossigeno, copertoni di pneumatici, ruote), alcuni dei quali pericolosi perché

Data Udienza: 07/05/2015

caratterizzati dalla presenza di eternit; fatto accertato in Caltagirone il
21/04/2010.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., errata applicazione dell’art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006 e mancanza e
manifesta contraddittorietà della motivazione sul punto.
1.2.Con il secondo eccepisce omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine alla sua personale responsabilità.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce mancanza di motivazione circa la mancata

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è infondato.

3.Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ai
fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non
autorizzata, di cui all’art. 256, comma 3, 3 aprile 2006, n. 152, sono necessari:
1) l’accumulo, più o meno sistematico, ma comunque ripetuto e non occasionale,
di rifiuti in un’area determinata; 2) la eterogeneità dell’ammasso dei materiali;
3) la definitività del loro abbandono; 4) il degrado, anche solo tendenziale, dello
stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione, anche in
difetto di una specifica organizzazione di persone e di mezzi (così, in
motivazione, Sez. 3, n. 11258 del 11/02/2010, Chirizzi, con richiamo ad ulteriori
precedenti conformi).
Va altresì ricordato che, secondo la definizione legislativa adottata in
attuazione della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, è discarica qualunque
area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o
nel suolo (art. 2, lett. g, d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36).
Si tratta di definizione che, da un lato, come anche in dottrina non si è
mancato di evidenziare, espunge definitivamente, dall’area della penale
rilevanza, e comunque non la individua come requisito essenziale, la necessaria
predisposizione di uomini e/o mezzi per la realizzazione e/o la gestione della
discarica, dall’altro, come evidenziato anche da questa Corte, valorizza piuttosto
la destinazione dell’area a luogo di smaltimento permanente dei rifiuti (Sez. 3, n.
19339 dell’11/03/2009), a prescindere dall’effettivo degrado che ne può
derivarne (e che, in ipotesi, potrebbe essere anche del tutto assente ove la
discarica sia realizzata e gestita secondo la migliore tecnica possibile).
Non hanno dunque fondamento alcuno le eccezioni dell’imputato che si
lamenta di essere stato condannato per la “gestione” della discarica in assenza di
2

concessione delle circostanze attenuanti generiche e i benefici di legge.

un’organizzazione anche solo rudimentale di mezzi e uomini e che per la
realizzazione è necessario l’allestimento di un’area da adibire specificamente allo
scopo.
D’altro canto è pacifico, dalla descrizione dei luoghi che emerge dalla
semplice lettura delle sentenze dei giudici di merito, che i terreni in disponibilità
dell’imputato fossero stati destinati a luoghi di smaltimento definitivo di rifiuti di
vario tipo.

4.E’ inammissibile il secondo motivo di ricorso che non solo si fonda su una
lettura parziale delle prove assunte in giudizio (come riportate nella sentenza di
primo grado), ma propone questioni di fatto del tutto nuove.
In sede di appello, infatti, l’imputato aveva solo accennato alla possibilità
che autore del fatto potesse essere il figlio, essendo egli affetto da problemi di
salute.
La Corte di appello ha coerentemente escluso che dalle prove assunte
emergesse alcuna responsabilità (quantomeno esclusiva) del figlio, laddove il
Tribunale di Caltagirone aveva ampiamente dato atto della presenza
dell’imputato ai vari sopralluoghi, della sua disponibilità dei terreni non di sua
proprietà (dei quali era stato nominato custode in sede di sequestro), della
proprietà di altri terreni pure destinati a discarica di rifiuti, delle dichiarazioni
accusatorie del confinante e degli ufficiali di PG.
Questa Corte non può naturalmente operare una valutazione diretta della
valenza probatoria di tali elementi; si limita a prendere atto che l’odierno ricorso
ne prescinde in gran parte.

5. E’ generico e inammissibile l’ultimo motivo di ricorso.
L’imputato non ha investito la Corte di appello della richiesta di benefici di
legge, né, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, avendo
eccepito il vizio di omessa motivazione, allega la trascrizione dei relativi motivi di
appello a suo dire negletti.
E’ manifestamente infondata e generica l’analoga censura relativa alla
mancata concessione delle circostanze generiche che, sia il Tribunale che la
Corte di appello, hanno espressamente (ed insindacabilmente) negato sulla
scorta dei precedenti penali dell’imputato e della prossimità della pena ai minimi
edittali.

3

Il primo motivo di ricorso è dunque infondato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 07/05/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA