Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42684 del 07/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 42684 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1.

Pizzo Graziella, nata a Gangi il 26/04/1971;

2.

Prisinzano Santo, nato a Gangi il 01/09/1967;

avverso la sentenza del 29/10/2014 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo rimettersi alle Sezioni Unite sulla
questione relativa al riconoscimento della provvisionale in appello e, in
subordine, il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. I sigg.ri Graziella Pizzo e Santo Prisinzano ricorrono per l’annullamento
della sentenza del 29/10/2014 della Corte di appello di Palermo che, decidendo
in sede rescissoria a seguito dell’annullamento della sua precedente sentenza del
24/06/2013, cassata da questa Corte con sentenza Sez. 4, n. 15044 del
07/03/2014, in parziale riforma della sentenza del 21/10/2009 del Tribunale di

Data Udienza: 07/05/2015

Termini Imerese, concesse agli imputati le circostanze attenuanti generiche, ha
rideterminato in due mesi e venti giorni di reclusione la maggior pena, già ridotta
per il rito, inflitta in primo grado agli odierni ricorrenti ritenuti responsabili del
reato di cui agli artt. 40, cpv., 590, cod. pen., perché, quale amministratore
unico e legale rappresentante della I.L.E.S. S.r.l. (società appaltatrice) la Pizzo,
direttore tecnico di cantiere e responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi per l’impresa appaltante il Prisinzano, avevano cagionato,
per colpa, lesioni personali gravi al lavoratore dipendente Salvatore Montalbano

muratura alto tre metri, in assenza della relativa armatura di sostegno che
avrebbe dovuto essere disarmata solo a costruzione finita; a causa del
cedimento dell’arco il lavoratore aveva riportato la frattura dello zigomo destro
della mascella. Fatto commesso in Contessa Entellina il giorno 11/09/2006.
Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, il venerdì precedente
l’infortunio era stata completata la realizzazione di un arco in pietra viva. Nella
prima mattinata del lunedì successivo l’arco era stato disarmato dalle
impalcature di legno che lo sostenevano e il Montalbano, insieme con un altro
operaio, aveva cominciato a rimuovere la malta cementizia in eccesso con
martello e scalpello dopo essere salito su un ponteggio sistemato proprio sotto
l’arco. Durante la lavorazione l’arco era crollato cagionando al Montalbano lesioni
gravi.
L’accusa ipotizza, come fatti integranti la colpa, la violazione della diligenza,
della prudenza, della perizia e dell’art. 64, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.
I Giudici distrettuali affermano che lo smontaggio delle centine che
sostenevano l’arco era avvenuto senza la preventiva visione e l’autorizzazione
del Prisinzano, direttore di cantiere, che anzi, secondo una prassi abituale, questi
aveva di fatto delegato

“in toto” agli operai (ed in particolare proprio al

Montalbano, in virtù della sua pluriennale esperienza) la costruzione dell’arco
stesso e le relative modalità di esecuzione. Le abbondanti piogge che avevano
preceduto l’evento e l’azione dello scalpello avevano probabilmente reso meno
stabile l’arco, in ogni caso disarmato prima che finissero le lavorazioni, in
violazione di quanto prescrive l’art. 64, d.P.R. n. 164 del 1956 e del piano di
sicurezza.
1.1.Con il primo motivo gli imputati eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione (sotto il profilo della omissione e
manifesta illogicità) e violazione degli artt. 40, 42 e 43, cod. pen..
Deducono, al riguardo, che l’infortunio è occorso dopo che i lavori di
costruzione dell’arco erano stati ultimati, laddove la rubrica imputa loro
l’irregolare e prematuro disarmo dell’arco stesso. La causa del crollo è rimasta
inesplorata, tant’è che la stessa Corte di appello non si avventura in certezze:

2

intento a rimuovere la malta cementizia in eccesso dalle pietre di un arco in

F

<<è certo - sostengono i Giudici distrettuali - che l'arco è crollato per un qualche errore procedurale». Tale omissione, proseguono, mina il buon fondamento dell'affermazione della loro responsabilità perché impedisce di comprendere il comportamento colposo ad essi ascrivibile ed il nesso di causalità con l'evento delittuoso. 1.2. Con il secondo motivo eccepiscono la violazione del divieto di "reformatio in pejus" e deducono, al riguardo, che la Corte di appello non avrebbe potuto riconoscere alla parte civile una somma a titolo di provvisionale CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è infondato. 3.11 primo motivo si alimenta di un equivoco di fondo: la rubrica non contesta agli imputati di aver direttamente cagionato il crollo dell'arco bensì di non averlo impedito (e dunque di aver concorso a cagionarlo ai sensi dell'art. 40, cpv., cod. pen.) mediante il prematuro disarmo dell'armatura in violazione di quanto prescrive la regola cautelare violata (l'art. 64, d.P.R. n. 164 del 1956) posta a presidio dell'incolumità dei lavoratori impegnati nella sua realizzazione. 3.1.11 crollo è un dato incontestato, così come lo è il fatto che da esso sono derivate alla persona offesa lesioni gravi. Il fondamento dell'addebito colposo sta nella violazione della regola cautelare che avrebbe dovuto impedire il crollo, qualunque ne sia stata la causa. 3.2.L'art. 64, d.P.R. n. 164 del 1956 prescrive, infatti, che le armature provvisorie per l'esecuzione di manufatti come gli archi devono essere costruite in modo «da assicurare in ogni fase del lavoro la necessaria solidità e con modalità da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo». 3.3.Ne consegue che l'omessa predisposizione dei presidi imposti per impedire il crollo dell'arco, o il loro anticipato disarmo/ è circostanza che di per sé giustifica l'addebito di non aver impedito un evento che il datore di lavoro aveva l'obbligo di impedire con mezzi idonei allo scopo. 4.E' infondato anche il secondo motivo di ricorso. 4.1. La Corte di appello ha ritenuto di dover assegnare alle parti civili, che ne avevano fatto richiesta, una provvisionale provvisoriamente esecutiva liquidata nella misura di C 50.000,00 «tenuto conto delle gravi lesioni riportate dalla persona offesa e del pretium doloris», potendosi ritenere già provato un pregiudizio di tale entità. 3 chiesta per la prima volta nel giudizio di appello. 4.2.Entrambi gli imputati erano già stati genericamente condannati in primo grado al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidare in separata sede. 4.3.Essi non contestano l'esistenza del pregiudizio ma il potere della Corte di appello di condannarli al pagamento della provvisionale ed eccepiscono, a tal fine, la violazione dell'art. 597, cod. proc. pen.. 4.4.11 Procuratore generale di udienza ha sollecitato la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte rilevando un contrasto 30/10/2014, richiamata nella requisitoria e nella memoria scritta depositata in udienza: <>).
4.8. Il vigente codice di procedura penale ha profondamente innovato sul
punto attribuendo al giudice penale il potere di condannare l’imputato al
pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva <> (art. 539, comma 2, cod. proc.
pen.), coerentemente a quanto già prevedeva, per il giudice civile, l’art. 278,
comma 2, cod. proc. civ., richiamato dalla citata sentenza Sez. 4, n. 114 del

4.9.La decisione di concedere una provvisionale immediatamente esecutiva
sulla condanna generica al risarcimento del danno presuppone necessariamente
un accertamento positivo in ordine all’esistenza del cd. “danno-conseguenza”,
limitatamente, ovviamente, al “quantum” immediatamente liquidabile.
4.10.Si tratta, per quanto oltre di dirà, di statuizione destinata a far stato
nel processo civile.
4.11.La condanna generica al risarcimento del danno di cui all’art. 539,
comma 1, cod. proc. pen., non esige, per sua natura, alcuna indagine in ordine
alla concreta esistenza di un danno risarcibile (cd. “danno conseguenza”),
essendo sufficiente, a tal fine, l’accertamento del fatto-reato (cd. “danno
evento”) potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (Sez. 6, n. 12199
del 11/03/2005, Molisso, Rv. 231044; Sez. 6, n. 14377 del 26/02/2009, Giorgio,
Rv. 243310; Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013, Di Fatta, Rv. 257551).
4.12.Tale statuizione, ai sensi dell’art. 651, cod. proc. pen., non ha perciò
efficacia di giudicato in ordine alle conseguenze economiche del fatto illecito
commesso dall’imputato (Sez. 4, n. 1045 del 16/12/1998, Selva, Rv. 212284).
4.13.Tuttavia la condanna generica al risarcimento del danno non esclude la
possibilità che il giudice penale affermi la concreta sussistenza del danno
conseguenza (I’ “an”del danno risarcibile), pur demandandone al giudice civile la
sola liquidazione (il “quantum”).
4.14.La giurisprudenza delle Sezioni Unite civili di questa Suprema Corte ha
spiegato che «la sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale fa
stato, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., in ordine all’accertamento del fatto,
alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, può non essere sufficiente ai
fini del riconoscimento dell’esistenza del diritto al risarcimento del danno quando
il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come “reato di danno”; al
contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato
appartenente a tale categoria (nella specie una truffa a danno di un ente
regionale), l’esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può
formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se

6

1967.

non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura
di esso» (Sez. Un. Civ., n. 4549 del 25/02/2010, Rv. 611796).
4.15.E’ stato ulteriormente precisato che «in caso di condanna generica al

risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non
si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al
soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e
statuito sull’esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con
il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del

sono vincolanti, per il giudice civile, «le valutazioni e qualificazioni giuridiche

attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono
all’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a
fattispecie di danno risarcibile» (Sez. 3, n. 8360 del 08/04/2010, Rv. 612361;
sez. 6 -3 civ., n. 14648 del 04/07/2011, Rv. 618452; cfr. inoltre Sez. 3, n. 16123
del 14/07/2006, Rv. 591479, secondo cui «la pronuncia di condanna generica

al risarcimento del danno per fatto illecito, emessa ai sensi dell’art. 278 cod.
proc. civ., integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, e
non anche l’accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla
successiva fase di liquidazione. Tale accertamento di lesività potenziale prescinde
dalla misura e anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la
conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel
giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento concreto della
domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in
concreto verificato»; nello stesso senso, da ultimo, Sez. 2, n. 15335 del
13/09/2012, Rv. 623804, e, meno recentemente, Sez. 3, n. 9709 del
18/06/2003, Rv. 564383; in precedenza Sez. U, n. 8545 del 03/08/1993, Rv.
483387, aveva affermato che

«la pronuncia di condanna generica al

risarcimento del danno per fatto illecito (extracontrattuale) integra un
accertamento di potenziale idoneità di tale fatto a produrre conseguenze
pregiudizievoli, a prescindere dalla misura, ma anche dalla stessa concreta
esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta
pronuncia non osta a che, nel giudizio instauratosi per la liquidazione, venga
negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della constatazione
che il danno non si sia in effetti verificato»).
4.16.In conclusione: a) la condanna generica al risarcimento del danno non
esige un accertamento sull’effettiva idoneità lesiva del fatto-reato; b) la
condanna al pagamento di una provvisionale presuppone sempre l’accertamento
dell’offesa risarcibile, ancorché non immediatamente liquidabile nella sua
interezza. Per questo la condanna al pagamento della provvisionale è
inevitabilmente destinata a far stato nel processo civile.
7

giudicato» (Sez. 3 civ., n. 16113 del 09/07/2009, Rv. 608754), sicché non

4.17.Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalle considerazioni che
seguono.
4.18.Da tempo le sezioni civili di questa Suprema Corte sono impegnate ad
affermare il principio secondo il quale il “danno conseguenza” risarcibile (da non
confondere con il “danno evento” che si identifica con la lesione del bene
tutelato) non può mai essere ritenuto “in re ipsa”, ma deve essere oggetto di
prova, anche mediante il ricorso, se necessario, alle presunzioni (cfr., sul punto,
Sez. Un. Civ., n. 26972 del 11/11/2008, secondo le quali «i/

danno non

persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n.
16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi
che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di “danno evento”. La tesi,
enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti
superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le
sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita
dall’affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe
“in re ipsa”, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe
concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale
pena privata per un comportamento lesivo»).
4.19.A tale principio non si sottrae il danno da reato (Cass. civ., Sez. 3, n.
8421 del 12/04/2011, Rv. 617669).
4.20.11 danno, patrimoniale e non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell’art.
185, comma 2, cod. pen., costituisce conseguenza del reato e non si identifica
con esso; il chiaro tenore letterale della norma (sovrapponibile, sul punto, a
quello dell’art. 2043, cod. civ.) non lascia adito a dubbi di sorta.
4.21.Coerentemente, la condanna al risarcimento del danno non costituisce
ineluttabile conseguenza della condanna penale; l’art. 538, comma 1, cod. proc.
pen., impone al giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il
risarcimento del danno, ma nel secondo comma la condanna al risarcimento del
danno è prevista come un’eventualità («Se pronuncia condanna (…) al
risarcimento del danno»).
4.22.Ne consegue che il giudice penale, anche quando condanna
genericamente l’imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata
sede, deve quantomeno accertare la sussistenza di un fatto potenzialmente
produttivo di danno risarcibile da reato (cd. “danno-conseguenza”), anche se tale
accertamento non vincola il giudice civile che ben può escluderlo in concreto.
4.23.Ma la condanna generica al risarcimento del danno non esclude, come
detto, che il giudice penale affermi anche la positiva sussistenza del cd. “danno
conseguenza” (tuttavia non liquidabile solo per mancanza di prova in ordine al

“quantum”). In tal caso egli non può identificare il danno risarcibile con il reato

8

patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della

stesso (cd. “danno-evento”), né, conseguentemente, può motivare le ragioni
della condanna al risarcimento con affermazioni sostanzialmente apodittiche, se
non proprio tautologiche, che di fatto depongono per la sussistenza “in re ipsa”
del danno conseguenza.
4.24.A maggior ragione, la condanna al pagamento della provvisionale
comporta l’accertamento positivo dell’effettiva esistenza di un danno
conseguenza e delle prove che ne consentono il parziale soddisfacimento.
4.25.Tale accertamento, come detto, fa stato nel processo civile perché

alla sua sola quantificazione.
4.26.Ne consegue che deve essere abbandonato l’indirizzo secondo il quale
la condanna al pagamento di una provvisionale non può nemmeno essere
oggetto di impugnazione da parte dell’imputato.
4.27.Va invece affermato il principio secondo il quale

<> (Sentenza n. 40 del 21 febbraio 1974; si veda
anche la sentenza n. 353 del 27 luglio 1994, con la quale la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 600, terzo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice d’appello può disporre
la sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale
“quando possa derivarne grave e irreparabile danno”, anziché “quando ricorrono
gravi motivi”).
4.32.La costituzione di parte civile comporta che l’esercizio dell’azione civile
sia trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale ma “petitum” e
“causa petendi” sono impermeabili alle regole che limitano esclusivamente la

pretesa punitiva dello Stato.
4.33.La norma di riferimento non può perciò essere l’art. 597, cod. proc.
pen., ispirato a tutt’altre finalità; la questione va risolta nell’ambito delle norme
che disciplinano la cognizione del giudice dell’appello e, più in generale,
impongono al giudice civile di decidere in conformità e non oltre la domanda (cfr.
sul punto Sez. 1, n. 50709 del 30/10/2014, Birri, Rv. 261757, con richiamo a
precedenti conformi; cfr anche la citata sentenza n. 40 del 21 febbraio 1974
della Corte Costituzionale).
4.34.Sicché ove il giudice di primo grado abbia negato l’esistenza stessa di
un danno risarcibile (cd. “danno conseguenza”) o respinto la richiesta di
provvisionale per mancanza dei presupposti previsti dall’art. 539, comma 2, cod.
proc. pen., la Corte di appello non può condannare l’imputato/convenuto al
risarcimento del danno (nemmeno in via generica), né assegnare alla parte
civile/attore una provvisionale se la questione non è stata specificamente
devoluta con i motivi di impugnazione (in senso parzialmente conforme, Sez. 1,
n. 14583 del 04/11/1999, Crepaldi, Rv. 216128, che tuttavia afferma che la
provvisionale possa essere concessa anche in assenza della domanda di parte
10

Ne discende che il giudice penale, allorché, applicati i principi propri del processo

civile; Sez. 4, n. 35584 del 07/05/2003, Barilla, Rv. 225987; in senso contrario
a quanto si sostiene nel testo, ma facendo leva esclusivamente sull’art. 597, cod.
proc. pen., Sez. 1, n. 10212 del 25/09/1992, Busacca, Rv. 192294; Sez. 5, n.
7967 del 08/05/1998, Calamita, Rv. 211540).
4.35.Nel caso di specie, invece, il Tribunale aveva genericamente
condannato gli imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede,
ma non ha mai espressamente negato un danno provvisoriamente liquidabile, né
– si badi – lo negano i ricorrenti che, come visto, non contestano l’esistenza del

provvisoria) del danno.
4.36.La peculiarità della vicenda sta nel fatto che il giudice di primo grado
non era stato investito della domanda di condanna al pagamento di una
provvisionale, sicché va verificato se in questi casi possa provvedere
direttamente il giudice dell’appello che ne sia investito per la prima volta in
assoluto.
4.37.In termini generali non si vede cosa impedisca alla parte civile che si
giovi di una condanna generica al risarcimento del danno emessa in primo grado
di chiedere per la prima volta in appello la condanna ad una provvisionale.
4.38.Non vi osta certamente l’art. 598, cod. proc. pen., che estende al grado
di appello le disposizioni del giudizio di primo grado, né l’art. 600, cod. proc.
pen., che presuppone una domanda espressa della parte civile negletta o
disattesa.
4.39.11 quesito si risolve facendo ricorso alle omologhe regole che
disciplinano l’azione civile nel processo civile.
4.40.E’ opportuno, a tal fine, richiamare la già citata sentenza della n. 353
del 1994 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 600, comma 3, cod. proc. pen.
4.41.1-la ricordato la Corte che «è certamente esatto che l’inserimento
dell’azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di
principio differente rispetto a quella determinata dall’esercizio dell’azione civile
nel processo civile, anche ove si tratti di azione di restituzione o di risarcimento
dei danni derivanti da reato (cfr. sent. n. 108 del 1970), e ciò in quanto tale
azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all’azione penale,
sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla
funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse
pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei
processi (v. sentt. nn. 171 del 1982, 443 del 1990; ordd. nn. 115 del 1992, 185
del 1994). È, però, evidente come nessuno di tali profili venga in rilievo nel caso
in esame, che concerne un particolare aspetto del regime di esecutività delle
disposizioni civili della sentenza penale di primo grado, la quale, del resto, può
11

pregiudizio (provvisoriamente) risarcibile, né la quantificazione (anch’essa

essere impugnata dall’imputato anche con esclusivo riferimento ai medesimi capi
civili. Non si ravvisa, in conclusione, alcuna razionale giustificazione al fatto che,
una volta disposta la immediata esecutività ex lege della condanna al pagamento
della provvisionale, la norma impugnata detti una regola diversa, in ordine al
potere di inibitoria del giudice di appello, rispetto al menzionato art. 283 del
codice di procedura civile: la diversità di disciplina cui è assoggettata, sotto lo
specifico aspetto qui in considerazione, l’azione civile di restituzione o di
risarcimento del danno derivante da reato – e, correlativamente, la posizione del

nell’ambito del processo penale, integra, pertanto, la violazione del principio di
eguaglianza».
4.42.La ragioni che militano a favore del principio per il quale l’imputato può
giovarsi, nel processo penale, delle stesse regole che, in sede processuale civile,
gli consentono di sospendere l’immediata efficacia esecutiva della sentenza di
condanna, consentono di affermare che anche la parte civile può giovarsi delle
medesime regole che disciplinano la sua pretesa nel processo civile il cui
esercizio non sia condizionato o limitato nel processo penale da superiori istanze
di interesse pubblico.
4.43.Sicché, poiché prima che il legislatore attribuisse alle sentenze di
condanna in sede civile efficacia provvisoriamente esecutiva, questa Corte di
cassazione aveva affermato che la richiesta di una provvisionale non costituiva
domanda nuova, in quanto rientra nell’ambito dell’originaria domanda di
condanna (Cass. civ., Sez. 3, n. 1798 del 06/01/1970, Rv. 347770), sarebbe
irragionevole affermare il contrario in sede penale sol perché l’azione civile è
stata esercitata con la costituzione di parte civile.
4.44.Si può dunque ragionevolmente affermare che la richiesta di condanna
al pagamento di una provvisionale effettuata per la prima volta in appello non
costituisce domanda nuova e che su di essa la Corte territoriale può e deve
pronunciarsi negli stessi termini e con le stesse regole di giudizio stabiliti dall’art.
539, comma 2, cod. proc. pen..
4.45.In conclusione, può essere affermato il seguente principio di diritto:
<

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA