Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42680 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42680 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Manca Sorina Andreea, nata in Romania il 23/08/1992,
avverso la sentenza del 20/12/2013 dei Tribunale di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché
il fatto non sussiste .

RITENUTO IN FATTO

1. La sig.ra Manca Sorina Andreea ricorre per l’annullamento della sentenza
del 20/11/2013 del Tribunale di Bari che l’ha condannata alla pena,
condizionalmente sospesa, di C 100,00 di ammenda per il reato di cui all’art.
726, cod. pen., così diversamente qualificato il delitto di cui all’art. 527, cod.
pen. originariamente contestato.
Secondo la ricostruzione del Giudice l’imputata, al fine di adescare i clienti
lungo strade secondarie ove esercitava il meretricio, indossava una ridottissima
minigonna che lasciava intravedere i glutei e la biancheria intima.

Data Udienza: 07/05/2015

La ricorrente, che aveva erroneamente interposto appello, non contesta la
sussistenza della condotta della quale rivendica la liceità.
Sotto altro profilo eccepisce la nullità della sentenza perché la
derubricazione del reato senza preventivo contraddittorio sul punto non le ha
consentito di accedere all’oblazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di nullità della sentenza essendo
stato definitivamente chiarito da questa Suprema Corte che nel caso in cui è
contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui
all’art. 162, cod. pen. né quella speciale prevista dall’art. 162-bis cod. pen.,
l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in
un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla
riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione,
con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire
dell’oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521
cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la
diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio (Sez. U, n.
32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925).
3.1.Nel caso di specie è la stessa imputata a riconoscere di non aver mai
chiesto l’oblazione (previa derubricazione del reato), né in sede di opposizione
all’originario decreto penale di condanna, né in sede di discussione.

4.Quanto al merito della contestazione, il Collegio condivide il principio già
espresso in analoga fattispecie da questa Suprema Corte, secondo il quale ai fini
della integrazione del reato di cui all’art. 726 cod. pen. non è sufficiente che
l’agente indossi un abbigliamento trasgressivo e spinto per arrecare offesa alla
pubblica decenza, occorrendo invece che lo stesso accompagni all’uso di tali
forme di vestiario comportamenti idonei ad offendere concretamente il bene
giuridico tutelato, in modo da suscitare nell’uomo medio del tempo presente e in
relazione al contesto spazio-temporale della condotta, un senso di riprovazione,
disgusto o disagio (Sez. 3, n. 39860 del 23/04/2014, Rv. 262490).
4.1.Nel caso di specie, per stessa affermazione del Giudice, si trattava di
prostituta che esercitava il meretricio in strade secondarie e con modalità tali da
non suscitare fastidio e riprovazione.
4.2.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio perché il fatto non sussiste.

2

2.11 ricorso è fondato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 07/05/2015

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