Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4268 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4268 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTALTO MICHELE N. IL 02/01/1950
avverso la sentenza n. 467/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12 ottobre 2012, la Corte di appello di Ancona, sezione
penale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro appellata da Montalto
Michele, con la quale l’ imputato era stato dichiarato colpevoli di truffa in danno di
Baldi Claudio indotto ad acquistare su sito internet merce per il prezzo di C 520,00
corrisposto a mezzo carta di credito, merce che non veniva recapitata.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto

responsabilità il quanto il caso doveva essere inquadrato nella disciplina civilistica e
non in quella penalistica; la citazione di massime di giurisprudenza„ senza logica
motivazione, non vale a giustificare la condanna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per genericità perché, a fronte della motivazione della
sentenza impugnata (che ha correttamente spiegato le ragioni per le quali
difettavano i presupposti per affermare la riconducibilità della condotta a mero
inadempimento di rilievo civile, posto che la merce, le cui immagini venivano esibite
allorché ne veniva proposta la vendita alli asta, non era nella disponibilità dell’
imputato e le sue giustificazioni -blocco alla dogana- erano prive di rilievo) si è
limitato ad affermare che “il caso doveva essere inquadrato nella disciplina
civilistica” e che non è stata offerta una logica spiegazione della conferma della
condanna, in violazione del disposto dell’ art. 581 lett. c) cod. proc. pen. che
impone che ogni richiesta sia sorretta dalla formulazione di motivi specifici, anche in
diritto. Nessuna critica è stata formulata ai canoni ermeneutici indicati in sentenza,
che ha rammentato il rilievo penalistico anche della semplice menzogna ovvero nel
silenzio maliziosamente serbato in ordine a circostanze rilevanti.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

I’ annullamento con riferimento alla conferma dell’ affermazione della penale

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