Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4268 del 18/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 4268 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONAN ANTONIO N. IL 28/09/1936 parte offesa nel procedimento
c/
BARGELLONI FRANCESCA N. IL 04/11/1966
avverso l’ordinanza n. 501322/2013 GIP TRIBUNALE di VICENZA,
del 03/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sectite le conclusioni del PG Dott. iq 2…D49 (P,

e

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/12/2014

i

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 2 febbraio 2014 il GIP del Tribunale di Vicenza, pronunciata all’esito di
udienza camerale, dichiarava l’archiviazione del procedimento a carico di BARGELLONI
Francesca, indagata dei reati di cui agli art. 380 c.p.

1. violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione;
2. vizio della motivazione in ordine alla asserita infondatezza della notizia di reato.
Travisamento delle prove
Il difensore di BARGELLONI presentava memoria con la quale chiedeva l’inammissibilità del
ricorso.
Anche il difensore di BONAN presentava memoria con la quale insisteva nell’accoglimento del
ricorso.
Il ricorso è inammissibile .
Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito della opposizione del ricorrente, all’esito
della rituale instaurazione e celebrazione dell’udienza partecipata in camera di consiglio. Ora,
la violazione del contraddittorio è l’unico vizio denunziabile con il ricorso avverso il
provvedimento di archiviazione, vuoi preso de plano vuoi, a maggior ragione emesso a seguito
di camera di consiglio (S.U., sent. 24 del 1995, citata, e tra molte, Sez. 6, n. 436 del
05/12/2002, Mione; Sez. 1, n. 8842 del 07/02/2006, Laurino; Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995,
Ronchetti; Sez. 6, n. 3018 del 20/09/1991, Di Salvo;). Osta a una diversa lettura il principio di
tassatività dei mezzi d’impugnazione e non v’è ragione costituzionalmente imposta di un
ampliamento della piattaforma dei vizi denunziabili mediante ricorso. La natura, “interlocutoria
e sommaria… finalizzata a un controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non a un
accertamento sul merito dell’imputazione” (C. cost. ord. nn. 153 del 1999, 150 del 1998, 54
del 2003; sent. n. 319 del 1993), e gli strumenti di tutela dell’offeso (“negli stretti limiti in cui
ciò risponda” a tale funzione di controllo: C. cost. ord. n. 95 del 1998), consentono d’affermare
che alla pretesa sostanziale del denunziante/querelante offrono comunque adeguata garanzia:
da un lato la possibilità di sollecitare una riapertura delle indagini anche sulla scorta di indagini
difensive (cfr. Cass Sez. 2 27.9.2012); dall’altro l’intatta facoltà di esercitare i propri diritti
d’azione e difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede (civile) propria.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1000,00 euro
1

Ricorre il difensore della persona offesa Bonan Antonio deducendo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e al versamento della somma di 1000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 18.12.2014

Giovanna VERG

Il Presidente
Ciro PETTI

12

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA