Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42679 del 07/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 42679 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1.

Di Natale Santo, nato a Villabate il 09/09/1969,

2.

Faddetta Maria, nata a Palermo il 23/08/1969,

avverso la sentenza del 10/10/2014 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorsi;
udito per gli imputati l’avv. Luigi Spinosa che ha concluso per l’annullamento
della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. I sigg.ri Santo Di Natale e Maria Faddetta ricorrono per l’annullamento
della sentenza del 10/10/2014 della Corte di appello di Palermo che, per quanto
qui rileva, ha confermato la condanna loro inflitta il 02/02/2012 dal Tribunale di
quello stesso capoluogo che li ha dichiarati responsabili del reato continuato di
cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 44, lett. b), 71, 72 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001,

Data Udienza: 07/05/2015

n. 380, per aver realizzato, in zona sismica, in assenza di qualsiasi titolo edilizio,
un fabbricato ad un’elevazione fuori terra, esteso circa 100 mq., completamente
rifinito, con copertura a due falde spioventi, con un portico sul prospetto
principale e due verande con copertura a falda spiovente. Fatto indicato come
accertato in Misilmeri il 05/03/2009, data del sopralluogo della Polizia
Municipale.
Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte territoriale, respinta con
ordinanza del 10/10/2014 la richiesta di rinnovazione dell’istruzione

reato (e dunque la sua prescrizione), ha rigettato l’appello, nel merito della
responsabilità, sul decisivo rilievo che gli imputati erano divenuti proprietari
dell’area di sedime poco meno di due mesi prima del sopralluogo e che l’atto
notarile di divisione non indicava l’esistenza dell’immobile.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità dell’ordinanza del
10/10/2014 e deducono, a tal fine, violazione degli artt. 157, cod. pen., 192,
495, comma 2, 546, lett. e), 603, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen..
1.2.Con il secondo motivo eccepiscono violazione degli artt. 43, 157, cod.
pen., 192, 495, comma 2, 546, lett. e), 603, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., e
lamentano che l’affermazione della loro responsabilità è doppiamente viziata
dall’omessa assunzione di prove decisive e da motivazione insufficiente e
contraddittoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 ricorsi sono fondati.

3.Non è in discussione la natura totalmente abusiva del fabbricato realizzato
sul terreno di proprietà indivisa degli imputati.
3.1.11 Tribunale ne aveva affermato la responsabilità sul rilievo che
l’immobile era stato realizzato su terreno di loro proprietà, acquisito in
comunione indivisa per atto notarile di divisione del 13/01/2009.
3.2.1 ricorrenti avevano chiesto, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc.
pen., l’assunzione di testimoni e l’acquisizione di documentazione finalizzate a
dimostrare la preesistenza del fabbricato rispetto alla data di acquisizione della
proprietà del terreno.
3.3.La Corte di appello ha respinto la richiesta sul rilievo che: a) la
documentazione offerta non era stata allegata all’atto di appello (desumendone
la natura dilatoria della richiesta); b) non è credibile che gli imputati abbiano
potuto rilasciare al notaio rogante false attestazioni sulla mancanza di

2

dibattimentale finalizzata ad accertare la data di effettiva consumazione del

edificazioni sul terreno; c) gli imputati stessi hanno avanzato istanza di sanatoria
dell’immobile successivamente al sopralluogo.
3.4.Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, la
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista nel giudizio di appello
dall’art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica
dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione
del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione
istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito,

Sez. 6, n. 8963 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; nello stesso senso anche
Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229666, e prima ancora, Sez. 1, n.
7329 del 27/05/1991, Silvestri, 187756, secondo la quale «anche nel vigente
codice di procedura la rinnovazione del giudizio di appello mantiene la natura di
istituto eccezionale, rispetto all’abbandono del principio di oralità nel secondo
grado, nel quale vige la presunzione che l’indagine probatoria dibattimentale
abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi dinanzi ai primi
giudici. Perciò la legge non riconosce carattere di obbligatorietà incondizionata, o
anche soltanto di mera discrezionalità, all’esercizio del potere del giudice di
appello di disporre la rinnovazione totale o parziale dell’istruzione dibattimentale,
ma vincola tale potere, nel suo concreto esercizio, alla condizione che la predetta
presunzione di completezza dell’indagine dibattimentale di primo grado ceda alla
constatazione dell’impossibilità di una decisione allo stato degli atti»).
3.5.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sul duplice rilievo della sua natura
dilatoria (perché il difensore non era in possesso della documentazione) e
dell’inutilità della prova richiesta, non essendo pensabile – affermano i Giudici
distrettuali – che altri possano aver costruito sul terreno di proprietà degli
imputati a loro insaputa, che questi ultimi potessero aver mentito al notaio e che
comunque avevano presentato istanza di sanatoria per l’opera abusiva
successivamente al sopralluogo.
3.6. Le motivazioni della conferma della condanna denunziano l’insufficienza
del compendio probatorio e la fondatezza della richiesta di rinnovazione
dell’istruttoria.
3.7. Osserva al riguardo questa Suprema Corte che: a) il terreno sul quale
era stato realizzato l’immobile era stato acquisito nemmeno due mesi prima
dell’accertamento del fatto; b) la natura totalmente abusiva dell’immobile può
spiegare perché non se ne faccia menzione alcuna nell’atto pubblico di divisione;
c) il fatto che gli imputati abbiano successivamente chiesto il rilascio del
permesso di costruire in sanatoria dimostra solo il loro interesse a impedirne la
successiva demolizione, ma non che l’immobile non preesistesse alla divisione.

3

incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (così, da ultimo,

3.8.Insomrna, nessuno degli argomenti spesi dalla Corte di appello è idoneo
a superare il dubbio in ordine all’epoca di effettiva realizzazione dell’opera (che si
presentava completamente rifinita il 05/03/2009) ed alla responsabilità degli
imputati (che ne erano divenuti proprietari nemmeno due mesi prima).
3.9.Di contro, essi avevano proposto la produzione di una bolletta dell’acqua
risalente al 2008 e testimonianze sull’epoca di costruzione.
3.10.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di
appello di Palermo.
Così deciso il 07/05/2015

rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA