Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42677 del 18/02/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42677 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARCHESANO MICHELE N. IL 22/12/1956
avverso la sentenza n. 88/2011 TRIBUNALE di PALMI, del
04/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore 9enerale in persona del Dott.
3 2_.-LD
che ha concluso pere (-__..c2…s..5….,_.–5—-, ,2n-,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/02/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 4 aprile 2014 il Tribunale di Palmi in composizione monocratica
dichiarava MARCHESANO Michele colpevole dei reati di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95
D.P.R. 380/01, condannandolo, per l’effetto, alla complessiva pena, condizionalmente sospesa,
di C 500,00 di ammenda.
1.2 Per l’annullamento della detta sentenza propone ricorso il MARCHESANO a mezzo del

motivazione in ordine alla affermata responsabilità per i reati di cui alla rubrica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, oltre che generico per gli sterili richiami a massime giurisprudenziali senza un
preciso collegamento alla realtà fattuale, risulta anche manifestamente infondato in quanto il
Tribunale, sia pure in via estremamente sintetica, ha spiegato le ragioni per le quali il
MARCHESANO era tenuto a rispondere dei reati in materia edilizia ed antisismica, evidenziando
che la costruzione intrapresa in assenza di concessione edilizia, poi ottenuta in seguito alla
presentazione di istanza in sanatoria, riguardava strutture in cemento armato come
pacificamente emergeva dalla presenza nel cantiere dei ferri necessari per il successivo
armamento dei pilastri. Tale motivazione è pienamente coerente con il dato più volte affermato
da questa Corte Suprema secondo il quale la normativa prevista dagli artt. 64, 65, 71 e 72 del
D.P.R. 380/01 riguarda indistintamente tutte le opere in conglomerato cementizio armato che
ricadano in zone sismiche, mentre, in tema di reati antisismici, integra la contravvenzione di
cui all’art. 95 del D.P.R. 380/01, qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di
semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante, o meno,
l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato che non sia preceduta dalla previa
denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o
per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la
direzione di professionista abilitato (Sez. 3^ 17.9.2014 n. 48005, Gulizzi e altro, Rv. 261155).
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma, che si ritiene congrua nella misura di C
1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nell’avere dato
causa all’inammissibilità.
P.Q.M.

proprio difensore di fiducia, deducendo violazione della legge penale per carenza assoluta di

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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