Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42671 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 42671 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 13/10/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Toscano Rosanna, n. a
Fossacesia (CH) il 25.12.1946, rappresentata e assistita dall’avv.
Giuseppe Mancini, persona offesa nel procedimento a carico di Sordi
Enrico, n. a Parma il 15.02.1952, Billi Franca, n. a Cavriglia il
20.07.1946 e Sordi Maria Teresa, n. a Parma il 07.01.1973, tutti
rappresentati e assistiti dall’avv. Valentina Angeli, di fiducia, avverso
il decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Lanciano, n. 241/2015, in data 20.02.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
letta la memoria presentata in data 07.10.15 nell’interesse di Billi
Franca e Sordi Maria Teresa;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;

1

letta la requisitoria scritta datata 10.06.2015 del sostituto
procuratore generale dott. Fulvio Baldi con la quale si è chiesto di
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con ogni consequenziale
statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 20.02.2015, il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Lanciano, in accoglimento della
richiesta del pubblico ministero, disponeva l’archiviazione del
procedimento a carico di Sordi Enrico, Billi Franca e Sordi Maria
Teresa, indagati per il reato di cui all’art. 643 cod. pen. in danno di
Sordi Giulio, previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione
proposta dalla persona offesa, Toscano Rosanna, avendo il giudice
ritenuto come la stessa si fosse limitata ad una critica delle
valutazioni del pubblico ministero, indicando un nuovo tema di prova
in modo del tutto apodittico (audizione di Toscano Rosanna, senza
alcuna specificazione sull’oggetto del mezzo istruttorio da assumere).
2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse della denunciantepersona offesa Toscano Rosanna, viene proposto ricorso per
cassazione, con il quale la stessa si duole delle ragioni a sostegno
dell’archiviazione, ritenendole abnormi.
2.1. Invero, assume la ricorrente, come il pubblico ministero avesse
sostenuto che non si potesse procedere contro la moglie “separata” e
contro il fratello (dimenticando l’amministratrice di sostegno, avv.
Angela Di Cicco) perché non era stata proposta una querela contro di
loro. Peraltro, nell’opposizione alla richiesta di archiviazione, la
ricorrente, dopo aver evidenziato che Billi Franca era moglie
“divorziata” e non “separata”, aveva fatto presente come Sordi Giulio,
in ragione delle proprie assai precarie condizioni di salute, non poteva
certo proporre querela se non ad iniziativa dell’amministratrice di
sostegno e, comunque, attraverso un curatore speciale; e,
nell’opposizione si chiedeva pure che si provvedesse, d’ufficio, a
nominare un curatore speciale per la vittima in carenza di iniziative
da parte dell’amministratrice di sostegno nell’interesse del Sordi, si
acquisissero gli atti della procedura di sostegno e della procedura di
interdizione (ancora in itinere) e si procedesse altresì all’audizione

2

della stessa Toscano, quale persona informata sui fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare fondato e, come tale, risulta accoglibile.
2.

Noto è il consolidato orientamento della giurisprudenza di

legittimità secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione della

persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare
la pertinenza e la rilevanza degli elementi di prova su cui
l’opposizione si fonda, e, quindi, l’idoneità delle prove richieste ad
incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, senza, tuttavia,
effettuare alcun giudizio prognostico sull’esito della investigazione
suppletiva richiesta (cfr.,

ex multis,

Sez. 5, sent. n. 8890 del

15/12/2014, dep. 27/02/2015, P.O. in proc. Bazzoli e altri, Rv.
263419; nello stesso senso, Sez. 5, sent. n. 6442 del 25/11/2014,
deo. 13/02/2015, P.O. in proc. Galasso, Rv. 263194, in cui si afferma
che l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il
provvedimento “de plano” con il rito camerale).
La medesima giurisprudenza riconosce che, nell’archiviare “de plano”
nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del
secondo comma dell’art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini
preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla
infondatezza della notizia di reato sia all’inammissibilità
dell’opposizione, che può essere dichiarata solo per omessa
indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi
elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli
elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle
indagini preliminari; ove difettino tali condizioni, l’archiviazione

“de

plano” determina una violazione del contraddittorio censurabile con
ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Sez. 6, sent. n. 53433 del
06/11/2014, dep. 22/12/2014, P.O. in proc. c. ignoti, Rv. 262079).
3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come i precisi supplementi
investigativi sollecitati dalla persona offesa presentassero astratti
rilievi di pertinenza e, come tali, fossero potenzialmente idonei ad
incidere sulle risultanze delle indagini in relazione alla fattispecie
astratta di reato sin qui considerata ma anche ai fini dell’eventuale
configurabilità di altre ipotesi criminose perseguibili d’ufficio.

3

Anteponendo, in termini di assoluta assorbenza, la presenza di cause
di non punibilità la cui ricorrenza, per le ragioni esposte
dall’opponente, non pare poter essere riconosciuta con sufficiente
certezza (ed in tal senso potranno far luce anche le investigazioni
suppletive richieste), il giudice per le indagini preliminari ha finito per
omettere qualsivoglia pronuncia sul merito dell’opposizione ledendo,
senza giustificazione alcuna, il principio del contraddittorio.

con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per il
corso ulteriore

PQM

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Lanciano per il corso ulteriore.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di

onsiglio del

13.10.2015

Presidente

Il Consigliere estensore
Dott. Andrea P Ilegrino

I

Dott. A

s osito

5. Da qui l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

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