Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42669 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 42669 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Salah Karim, nato in Marocco il 3/7/1979,
avverso l’ordinanza 28/11/2014 della Corte d’appello di Bologna;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto

Procuratore generale, Mario Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 28/11/2014, la Corte di Appello di Bologna

rigettava l’istanza di Salah Karim volta ad ottenere la restituzione del
termine per proporre appello avverso la sentenza contumaciale 4/7/2012
con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato il medesimo Salah alla
pena di mesi sei di reclusione ed C.160,00 di multa per il reato di
ricettazione, osservando che l’imputato aveva provveduto a nominare un
difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio.

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’interessato deducendo
1

Data Udienza: 13/10/2015

violazione di legge in relazione all’art. 175, commi e e 2 bis cod. proc. pen.

3.

Al riguardo eccepisce che il difensore dì fiducia donniciliatario aveva

rinunciato al mandato in data 3/10/2011 in seguito all’emanazione del
decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 9/11/2011. Il processo si
svolse in contumacia e l’estratto contumaciale fu notificato all’ex difensore di
fiducia. All’imputato, privo di documenti di identificazione e senza fissa
dimora, non fu data comunicazione della rinuncia al mandato, né

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2.

In tema di restituzione del termine ad impugnare, nel caso di

processo “in absentia”, questa Corte ha avuto modo di statuire che non ha
diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza
l’imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto
domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato
effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta
presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche
allegazioni contrarie, che il condannato “in absentia” abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 22247 del 04/02/2011 Cc. (dep. 03/06/2011 ) Rv. 250054).
Per converso, nel caso sia stato nominato all’imputato un difensore
d’ufficio, la restituzione del termine non può essere esclusa, salvo che la
conoscenza non emerga “aliunde” ovvero non si dimostri che il difensore di
ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un
effettivo rapporto professionale con lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8225 del
10/02/2010 Cc. (dep. 02/03/2010) Rv. 246630).

3.

Nel caso di specie risulta che l’imputato, tratto in arresto in

flagranza per i reati di resistenza ed oltraggio e denunciato a piede libero
per il reato di ricettazione, provvide a nominare suo difensore di fiducia
l’avv. Luciano Bertoluzza, presso il quale elesse domicilio. Di conseguenza come ha correttamente rilevato la Corte d’appello – <>.

4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla 9ssa delle ammende.
Così deciso, il 13 ottobre 2015

DEPOSITATO !N CANCELLERIA

P.Q.M.

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