Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4266 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4266 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NATANGELI OTELLO N. IL 04/06/1968
VENTOLA GIOVANNA N. IL 14/07/1972
avverso la sentenza n. 1826/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15 luglio 2012, la Corte di appello di Bari, 1^ sezione penale,
ha confermato la sentenza del Tribunale in sede appellata da Natangeli Otello e
Ventola Giovanna, con la quale gli imputati erano stati dichiarati colpevoli di
abusiva invasione ed occupazione di alloggio di proprietà dell’ IACP e condannati
alla pena di € 400 ciascuno
Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi , di identico contenuto, gli

affermazione della penale responsabilità nonostante vi fosse in atti la prova dello
stato di assoluta necessità per le precarie condizioni di salute del Natangeli e per le
esigenze del figlio minore e con riferimento al trattamento sanzionatorio, per
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha
correttamente spiegato le ragioni per le quali difettavano i presupposti per
affermare la sussistente dell’ esimente invocata e per le chieste attenuanti, con
motivazione dettagliata che il ricorrente non ha criticato specificamente, se non
ribadendo le ragioni già poste a fondamento dell’ appello sì da finire col sollecitare
una diversa valutazione di merito, come tale non consentita in questa sede, dove il
limite al sindacato degli argomenti spesi dalla Corte territoriale è quello della loro
manifesta illogicità. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esso è stato
giustificato in ragione della mitezza della pena inflitta (solo pecuniaria ed in misura
prossima piuttosto al minimo che al massimo)
L’ indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato
– per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’ esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’ adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro ciascuno.

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imputati, che ne hanno chiesto l’ annullamento con riferimento alla conferma dell’

P.Q.M.
Dichiara inammissibile .1 ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

processuali e ciascuno della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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