Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4265 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4265 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOCELLI ALESSANDRO N. IL 03/01/1986
avverso la sentenza n. 6280/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27 novembre 2012, la Corte di appello di Napoli, 3^ sezione
penale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia appellata da CapoccellA,
Alessandro, con la quale l’ imputato era stato dichiarato colpevole di ricettazione di
motociclo Honda SH 300 tg DL72950 compendio di furto commesso in danno di
Pantani Luca e di tentata estorsione nei confronti del medesimo pantani al quale
intimava di consegnare danaro (prima 1.000,00 euro e ridotti poi a 700,00) per

art. 62 n. 6 cod. pen. e riconosciuta la continuazione, alla pena di due anni sei mesi
di reclusione e trecento euro di multa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne hanno
chiesto l’ annullamento per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione e violazione di legge relativamente al diniego delle attenuanti di cui
agli artt. 62 n. 4, 62 n. 5, 62-bis cod. pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha
correttamente spiegato le ragioni per le quali difettavano i presupposti per le
invocate attenuanti, con motivazione dettagliata che il ricorrente non ha criticato
specificamente, se non ribadendo le ragioni già poste a fondamento dell’ appello sì
da finire col sollecitare una diversa valutazione di merito, come tale non consentita
in questa sede, dove il limite al sindacato degli argomenti spesi dalla Corte
territoriale è quello della loro manifesta illogicità. Quanto al diniego delle attenuanti
generiche, esso è stato giustificato per la valutazione negativa della personalità dell’
imputato, gravato da molteplici e gravi precedenti penali, sicché è inappropriato il
richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 2011. La sentenza
impugnata non ha escluso l’ applicazione delle attenuanti generiche in ragione della
previsione dell’ art. 62-bis cod. pen. dichiarata costituzionalmente illegittima, ma
per la negativa personalità e della non rilevanza della condotta processuale serbata,
perché la confessione nulla ha aggiunto a quanto già accertato.
L’ indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato
– per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’ esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’ adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di

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ottenere la restituzione del mezzo ed era stato condannato, con l’ attenuante dell’

legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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