Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42647 del 07/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42647 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JABBAR MOHAMMED N. IL 20/01/1990
avverso la sentenza n. 200076/2011 TRIB.SEZ.DIST. di DOLO, del
15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 07/07/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Dolo, applicava a
JABBAR Mohammed, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico
Ministero in ordine al delitto di detenzione di banconote false a fine di spaccio, commesso il 20
settembre 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di notificazione della data di udienza.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, né l’imputato che abbia scelto di patteggiare la pena può legittimamente sollevare questioni di natura processuale, una volta abbia conferito, come nel caso,
consapevole procura speciale al difensore per chiedere l’applicazione della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2014.

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