Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42646 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 42646 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIOUF CHEIKH N. IL 12/05/1957
avverso la sentenza n. 14099/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/06/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Roberto
Aniello, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.

Udito l’avv.Claudia Piccaglia, in sostituzione dell’avv.Giovanni Gioia difensore di
fiducia dell’imputato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8.7.2014, la Corte d’Appello di Napoli confermava la
decisione di primo grado che aveva condannato Diouf Cheikh alla pena di
anni uno di reclusione e € 1000,00 di multa per il reato di cui all’art.648 c.p.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) erronea
applicazione della legge penale ai sensi dell’art.606 co.1 lett.b c.p.p.in
relazione all’art.648 c.p. nonché all’art.712 c.p. e all’art.648 cpv c.p. 2)
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi
dell’art.606 co.1 lett.c c.p.p. in relazione alla nullità della notifica del decreto
di citazione in appello, atteso che l’atto è stato notificato al difensore e non al
domicilio eletto dall’imputato in Salerno via Bottiglieri n.10, e alla
dichiarazione di assenza dell’imputato pur essendo in operativa nella
fattispecie la normativa di cui alla legge 67/2014 in quanto antecedente
all’entrata in vigore della legge; 3) mancanza, illogicità e contraddittoriatà
della motivazione ai sensi dell’art.606, e) c.p.p. in riferimento al giudizio di
responsabilità per il reato di ricettazione, all’invocata derubricazione e al
riconoscimento dell’ipotesi lieve.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1

1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Risulta dagli atti del
procedimento – che questa Corte può esaminare (anche indipendentemente
dalle innovazioni contenute dalla legge n.46 del 2006) essendo state dedotte
violazioni di natura processuale sulle quali il giudice di legittimità è giudice
del fatto – che l’atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato al
difensore di fiducia, non essendo stato l’imputato reperito al domicilio
dichiarato. La sentenza è stata pronunciata in data 8 luglio 2014,

successivamente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in tema
di assenza (17/05/2014) e prima che entrasse in vigore la norma transitoria
(l’art. 15 bis è stato inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, art. 1, comma 1, a
decorrere dal 22 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1
della stessa legge). La legge n° 67/2014 non conteneva, infatti, una disciplina
transitoria; perciò le nuove norme processuali da essa introdotte, in ossequio
al disposto dell’art. 11 delle preleggi, prima dell’intervento del legislatore
dell’agosto 2014, erano immediatamente efficaci. Ne consegue, che, in data
8.7.2014, la Corte ha correttamente applicato la nuova disciplina, e ai sensi
dell’art. 420-bis ha proceduto in assenza dell’imputato, che aveva dichiarato
il domicilio e nominato un difensore di fiducia.
2. Gli ulteriori motivi sono privi della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni
svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste,
sia in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione (la merce era detenuta
in mancanza di qualsivoglia documento fiscale e/ o commerciale ), che in
relazione al rigetto dei motivi d’appello sulla diversa qualificazione giuridica
del fatto ex art. 473 c.p. (per la mancanza assoluta di elementi da cui evincere
la riproduzione illecita ad opera dello stesso imputato), circa la
derubricazione nella fattispecie di cui all’art.712 c.p. (per la consapevolezza
della provenienza delittuosa dei beni ammessa dallo stesso Diouf), e
l’applicazione dell’ipotesi di lieve entità (in considerazione del quantitativo
di merce contraffatta).
Il ricorso, per l’infondatezza del primo motivo, e l’inammissibilità delle
ulteriori censure deve essere quindi rigettato.
2

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

erato, il 24.6.2014.

DEPOSI-FATO !N CANCELLERIA
SEZ2NE PENALE
IL

-LO –

3

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