Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4264 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4264 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALIPERTA ANGELO N. IL 29/11/1977
avverso la sentenza n. 9902/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 novembre 2012, la Corte di appello di Napoli, 7^ sezione
penale, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di in sede appellata da
Aliperta Angelo, con la quale l’ imputato era stato dichiarato colpevole di
ricettazione di autovettura FIAT Panda compendio di furto commesso il 24.4.2012
in danno di Fornaio Giovanni ed era stato condannato, con la diminuente del rito,
alla pena di due anni di reclusione e novecento euro di multa.

chiesto l’ annullamento: 1) per violazione dell’ art. 648 cod. pen. in quanto fin dal
momento del fermo operato dai Carabinieri egli aveva ammesso di essere l’ autore
del furto e l’ unica divergenza, rispetto alla denuncia, riguardava la circostanza che
egli aveva sostenuto che l’ auto era aperta e con le chiavi inserite nel quadro di
accensione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bis, 133 e 163 cod.
pen., per la sproporzione della pena irrogata rispetto alla modestia gravità del fatto
e alla condotta processuale serbata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha
correttamente spiegato le ragioni per le quali difettavano i presupposti per l’
invocata diversa rubricazione e per il riconoscimento delle attenuanti generiche
ovvero per la riduzione della pena, con motivazione che, in quanto non
manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede. L’
indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato
– per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’ esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’ adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne hanno

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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