Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42637 del 07/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42637 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POZZER MARCO N. IL 26/04/1981
avverso la sentenza n. 59/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 07/07/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Venezia, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 23 ottobre 2012 dal Tribunale di Vicenza, appellata da POZZER Marco, dichiarato responsabile dei delitti di furto aggravato e di evasione, commessi 1’8 ottobre
2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
È poi pervenuta rinuncia al ricorso con dichiarazione del POZZER trasmessa per il tramite del
difensore.
Il ricorso è quindi inammissibile per tale causa.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di e. 500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2014.

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