Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4263 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4263 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TREPICCIONE GIUSEPPE N. IL 10/06/1973
avverso la sentenza n. 5927/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12 ottobre 2012, la Corte di appello di Napoli, 7^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di in sede appellata
da Trepiccione Giuseppe, riduceva la pena al medesimo inflitta a sei anni due mesi
di reclusione e duemila euro di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata
con la quale l’ imputato era stato dichiarato colpevole di tentata estorsione
aggravata, in concorso ed in riunione con altre persone nonché avvalendosi della

denominato clan Belforte.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo dei
difensori, che ne hanno chiesto l’ annullamento per erronea applicazione della
circostanza aggravante delle più persone riunite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha
correttamente spiegato che la simultanea presenza nel luogo e al momento della
commissione del reato da parte del ricorrente è stata oggetto di percezione non
solo dell’ imputato ma anche degli ufficiali di polizia giudiziaria che si erano
appostati nelle vicinanze.
Va ribadito che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più
persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel
luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Cass. SU
29.3.2012 n. 21837), opzione ermeneutica contrapposta a quella, ritenuta non
corretta, che riteneva sufficiente la semplice percezione da parte della persona
offesa che l’ azione minacciosa provenisse da più persone ancorché non
contemporaneamente presenti. L’ elemento determinante è quindi costituito dal
dato fattuale evidenziato e che la Corte territoriale ha ritenuto provato sulla base
della denuncia , che non è stata travisata ma interpretata. L’ affermazione
contenuta in sentenza, per la quale la Corte territoriale ha ritenuto che la persona
offesa aveva notato motoveicoli che viaggiavano insieme, è desunta dalle
dichiarazioni (che il ricorso riporta nel testo) della persona offesa che aveva visto la
moto dell’ imputato sopraggiungere preceduta da altra moto, donde il
convincimento che viaggiassero insieme.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.

forza di intimidazione del sodalizio criminoso operante della provincia di Caserta

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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