Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4263 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4263 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GARGIULO SALVATORE N. IL 02/05/1979
avverso l’ordinanza n. 1039/2014 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
06/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 17/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Gargiulo è indagato per avere commesso in concorso con altre quattro
persone una rapina mano armata (con taglierini tipo cutter) nella filiale di San
Giuliano Milanese Frazione Sesto Ulteriano della UBI banca, impossessandosi
della somma di euro 86.885 custodita nelle casseforti. Allo stesso veniva
applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

ottenere la sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti
domiciliari presso la comunità terapeutica residenziale “Il delfino”. Il rigetto
interveniva in seguito ad un percorso cautelare che aveva visto la sostituzione
della misura cautelare in carcere originariamente applicata con la misura degli
arresti domiciliari presso altra comunità terapeutica (“il Camino” in Vico
Equense). La cautela domiciliare veniva tuttavia aggravata in seguito alla
emersione dei comportamenti non collaborativi dell’indagato.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso personalmente l’indagato
evidenziando come lo stesso fosse ingiustamente ristretto in carcere malgrado
avesse diritto all’applicazione della legge sulla tossicodipendenza e nonostante
il tempo trascorso in regime di massima cautela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il tribunale preso atto del comportamento non collaborativo del ricorrente,
che aveva condotta alla revoca del provvedimento che aveva concesso allo
stesso gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica ai sensi dell’art.
89 comma 3 D.p.r. 309\90, ha rigettato la successiva istanza di reinserimento
in altra comunità, indicando a sostegno della reiezione l’emersione di un
comportamento ostile alla sottoposizione alla terapia.
Tale emergenza unitamente alla rilevazione della inadeguatezza della cautela
domiciliare a fronteggiare le esigenze cautelari rilevate ha condotto il Tribunale a
rigettare la nuova istanza di sostituzione della misura.
1.2. Si tratta di un provvedimento legittimo che tiene conto delle indicazioni
contenute nell’art. 89 D.p.r. 309\90 al fine della valutazione della idoneità della
cautela domiciliare in comunità terapeutica a contrastare le esigenze cautelari
rilevate. La concessione del beneficio, anche in presenza di una condizione di
tossicodipendenza è infatti subordinata alla necessaria prosecuzione del
programma terapeutico. La prognosi negativa circa la diligente sottoposizione

Il Tribunale di Milano, sezione per il riesame rigettava l’appello mirato ad

a tale progetto di cura può essere legittimamente valutata al fine di denegare
il regime cautelare di favore.
2.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa
al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché
provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.

processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 17 dicembre 2014

L’estensore

Il Presidente

616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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