Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42628 del 07/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42628 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPONE ANTONIO N. IL 05/04/1966
avverso la sentenza n. 3586/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/07/2014

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
Capone Antonio fu ritenuto responsabile di tentativo di furto in supermercato,
riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Antonio Ranieli, con il quale deduce difetto di
motivazione in ordine alla determinazione della pena, con riferimento alla
determinazione della pena base in 9 mesi di reclusione, superiore al minimo

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché va
rimarcato che il riconoscimento delle attenuanti generiche, e il connesso giudizio
di bilanciamento con le aggravanti, sono statuizioni che l’ordinamento rimette
alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato
di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai
canoni della logica. Nel caso di specie il giudice di primo grado, con motivazione
implicitamente richiamata dal giudice di appello, che si è limitato ad applicare la
riduzione di 1/3 sulla pena già determinata, non ha mancato di motivare la
propria decisione, facendo riferimento ai numerosi precedenti anche specifici
risultanti dal certificato penale ed alla sottoposizione alla misura della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; d’altra parte non è necessario, a
soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., essendo invece sufficiente
l’indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio complessivo,
assumono eminente rilievo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2014
Il consigliere e ensore

DEPOUITATA 1

Il

‘dente

editale di 2 mesi di reclusione;

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