Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42627 del 07/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42627 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRAGNELLI MICHELE N. IL 10/08/1984
avverso la sentenza n. 981/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
07/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/07/2014

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
Fragnelli Michele fu condannato alla pena di giustizia per il reato di rissa aggravata,
previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante
contestata;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, affidato a quattro motivi:

125 e 192 cod. proc. pen. e 588 cod. pen., con riferimento all’affermazione di
reponsabilità, per l’insussistenza degli elementi del delitto di rissa ed in particolare
della presenza di due gruppi antagonisti, poiché, secondo quanto si deduceva dalle
deposizioni dei testi Argese, Nisi e De Simone F., l’imputato Fragnelli ed il
coimputato Vitale non parteciparono ad una rissa, ma al più si limitarono a
difendersi da un’aggressione subita; sotto il profilo motivazionale, si evidenzia che
l’unica prova di responsabilità è rappresentata da un certificato medico attestante
delle lesioni personali, non riscontrato dalle deposizioni dei soggetti presenti, sicchè
l’ipotesi investigativa fondata su elementi indiziari non è risultata provata;
b) violazione dell’art. 606, lettera B e D, cod. proc. pen., in relazione agli articoli
125 e 192 cod. proc. pen. e 52 e ss. cod. pen., in relazione alla sussistenza della
scriminante della legittima difesa, invocata con i motivi di appello;
c) violazione dell’art. 606, lettera B e D, cod. proc. pen., in relazione agli articoli
125 e 192 cod. proc. pen. e 62 n. 2 cod. pen., in relazione alla sussistenza
dell’attenuante della provocazione;
d) violazione dell’art. 606, lettera B e D, cod. proc. pen., in relazione agli articoli
125 e 546 cod. proc. pen. e 62 bis, 69 e 133 cod. pen., in relazione al trattamento
sanzionatorio eccessivamente severo ed alla prevalenza delle attenuanti generiche;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché il primo motivo, al di là della
rubrica, si risolve in censure di fatto, che contrappongono un alternativo
apprezzamento alla valutazione operata dei giudici di merito, finendo con il
richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei
fatti. Indice sintomatico di tale intento è generico richiamo di passaggi della
deposizione dei testi Argese, Nisi e De Simone, senza che ne sia però denunciato il
travisamento; sotto questo profilo va ribadito che la Corte di cassazione non ha il
compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto
non si può addentrare nell’esame del contenuto documentale delle stesse, neppure
2

a) violazione dell’art. 606, lettera B e D, cod. proc. pen., in relazione agli articoli

se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto
di parte, poiché in sede di legittimità è l’argomentazione critica che si fonda sugli
elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato
che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne
la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della
completezza espositiva (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);
– che il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati, poiché la decisione
impugnata chiarisce che da tutte le testimonianze scaturisce la contestualità della

dell’attenuante della provocazione, nonché la scriminante della legittima difesa, che
per costante giurisprudenza non è di norma invocabile (Sez. 5, n. 7635 del
16/11/2006 – dep. 23/02/2007, Daidone, Rv. 236513; Sez. 5, n. 4402 del
09/10/2008 – dep. 02/02/2009, Corrias, Rv. 242596) considerato che i corrissanti
sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la
situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza
che la loro difesa non può dirsi necessitata; né ricorre (il ricorrente la invoca solo
genericamente) la circostanza eccezionale di una reazione assolutamente
imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa e più grave
di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta,
che consente il riconoscimento della scriminante;
– che il quarto motivo è palesemente generico, poiché il ricorrente si limita a
censurare il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di equivalenza delle attenuanti
generiche, senza però indicare alcun elemento trascurato dal giudice, ma
limitandosi a dedurre una carenza motivazionale in relazione alle finalità rieducative
della pena, il tutto a fronte di una pena di 300€ di ammenda;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in mille euro;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2014
Il consigliere estensore

Il pr id nte

reciproca aggressione, sicchè è stata concretamente esclusa la ricorrenza

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