Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4262 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4262 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNUOLO LUIGI N. IL 06/02/1993
avverso la sentenza n. 5197/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 gennaio 2013, la Corte di appello di Napoli, 1^ sezione
penale, confermava la sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata da
Spagnuolo Luigi, con la quale l’ imputato era stato dichiarato colpevole di concorso
nei reati di tentata rapina aggravata ai danni di MaisiuKon Aleh e Impero Gennaro,
dipendenti del distributore di carburante IP sito in Casoria Circumvallazione esterna,
resistenza e lesioni personali ai danni dei Carabinieri intervenuti ed era stato

pena di tre anni otto mesi di reclusione e milleduecento euro di multa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per inosservanza o erronea
applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e in
ogni caso manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato di resistenza a pubblico ufficiale e della circostanza aggravante dell’ art.
62 n. 2 cod. pen. ed altresì in punto afferente al complessivo trattamento
sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di ricorso che attiene alla pretesa violazione dell’ art. 521 per
mancanza di correlazione tra sentenza e fatto addebitato è manifestamente
infondata, perché la sentenza impugnata ha proceduto alla ricostruzione della
dinamica degli avvenimenti sulla base delle prospettazioni difensive, che non
collidono con i fatti addebitati con l’ imputazione ma la specificano;
2. Al pari è manifestamente infondato l’ ulteriore motivo di doglianza che attiene
alla qualificazione giuridica (violenza a pubblico ufficiale anziché resistenza) posto
che la Corte territoriale ha spiegato che la violenta aggressione posta in essere una
volta giunti in caserma, non essendo ancora esaurita l’ attività di ufficio dei militari,
era comunque correlata alla volontà di opporsi al compimento degli atti di ufficio.
3. ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alla doglianza attinente all’
aggravante dell’ art. 62 n. 2 cod. pen., perché la sentenza ha spiegato che la
reazione violenta doveva ritenersi comunque finalizzata a garantirsi l’ impunità
attraverso la fuga, ancorché non di agevole realizzazione. Si tratta di
apprezzamento di fatto che, in quanto non manifestamente illogico, non può essere
oggetto di censura in questa sede.
4. Inammissibile è anche il motivo di ricorso che critica la sentenza in ordine al
trattamento sanzionatorio, perché introduce argomenti che attengono al merito, al
fine di ottenere una valutazione alternativa in punto di pena, senza formulare
alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata che ha
rammentato la gravità del fatto e la pessima condotta serbata.

4d-a

condannato, con la ritenuta recidiva , la continuazione e la diminuente del rito, alla

L’ indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato
– per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’ esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’ adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali.

elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura” degli

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