Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4262 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4262 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
JOVANOVIC ZORAN N. IL 23/04/1985
MIJAILOVIC ROBERT N. IL 11/12/1987
avverso l’ordinanza n. 5641/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
01/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 04., Ari
ctitive
\AAA„, ,

Udit i difens

Avv.;

_

sua

Data Udienza: 17/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli sezione per i riesame annullava all’ordinanza di custodia
cautelare in carcere nei confronti degli indagati evidenziando come
riconoscimenti fotografici e le ricognizioni di persona non fossero attendibili.
2.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso il pubblico ministero presso il
Tribunale di Noia deducendo contraddittorietà, illogicità e carenza della
motivazione.

alla descrizione fornita dalle persone offese in sede di denuncia rispetto alle
individuazioni fotografiche ed alla ricognizione di persona, elementi di prova
ritenuti dotati, nella prospettiva dell’accusa, di maggiore efficacia dimostrativa.
Si censurava anche la rilevanza attribuita dal Tribunale per il riesame alle
dichiarazioni assunte in sede di investigazioni difensive da Dovere Giuseppe e
Varzara Ileana Lavinia, nonni del figlio di uno degli indagati, e la carenza di
motivazione della sentenza nella parte in cui non offriva spiegazioni circa
l’attendibilità delle dichiarazioni rese da persone legate agli indagati da vincoli
familiari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il pubblico ministero ricorrente propone una lettura alternativa delle
emergenze processuali che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione
del merito senza evidenziare manifeste illogicità del percorso motivazionale
tracciato dal Tribunale a sostegno della decisione reiettiva. L’istanza è dunque
inammissibile in quanto esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del
controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una
nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito,
potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'”iter”
argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato
conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la
decisione (Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354; Cass. Sez. U, sent. n. 930 del
13/12/1995, dep 1996, Rv. 203428; Sez. 6, sent. n. 10751 del 05/11/1996, Rv.
206335; Sez. 1, sent. n. 7113 del 06/06/1997, 208241; Sez. 1, sent. n. 803 del

Il pubblico ministero riteneva illogico assegnare maggiore valenza probatoria

10/02/1998„ Rv. 210016; Sez. 1, sent. n. 1507 del 17/12/1998, Rv. 212278;
Sez. 6, sent. n. 863 del 10/03/1999, Rv. 212997).
In particolare il ricorrente si duole dello svilimento della pregnanza indiziaria del
riconoscimento fotografico e della successive conforme individuazione di persona
in favore della valorizzazione della descrizione offerta dalle persone offese in
sede di denuncia oltre che della contestuale valorizzazione delle dichiarazioni
rese da Dovere Giuseppe e Varzaru Ileana.
Si

censura

dunque

l’esercizio della discrezionalità

che si esprime nella

valutativa censurata, tuttavia, risulta essere stato effettuata nel pieno
rispetto deii parametri indicati dall’art. 192 cod. proc. pen. e non presenta
fratture logiche; dunque si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 17 dicembre 2014

L’estensore

assegnazione di un preciso peso probatorio ai singoli elementi di prova. L’attività

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