Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42611 del 07/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42611 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPINOZA MALUENDA JORGE OSVALDO N. IL 18/11/1963
ESPINOZA REBOLLEDO KARINA FRANCESCA N. IL 17/07/1988
avverso la sentenza n. 9844/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
26/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/07/2014

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Espinoza Maluenda Jorge Osvaldo ed Espinoza Rebolledo Karina
Francesca, per il reato di tentato furto aggravato di una borsa, la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di 6 mesi di reclusione e 300€ di multa,
riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,
con atto redatto personalmente, affidato ad unico motivo, con il quale si deduce

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (con l’indicazione delle fonti di prova, tra le
quali la confessione degli imputati); il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere
di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre: Sez. 4, n. 7768 del
11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, RV
216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del
13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun imputato;

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 201/1
Il consigliere estens re

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mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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