Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42607 del 07/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 42607 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIJAILOVIC ZELJKO N. IL 08/03/1983
avverso la sentenza n. 1707/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/07/2014

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, a conferma di quella di primo grado, Mijailovic
Zeljko fu condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato in
abitazione in danno di Api Roberto e possesso ingiustificato di valori;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale ha dedotto violazione di legge in
relazione all’art. 62 bis cod. pen., per il diniego delle attenuanti generiche che

codice penale, limitandosi a sottolineare l’incriminazione per altri reati, peraltro
risalenti nel tempo, sicché la motivazione si risolve in una formula di stile;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché va
rimarcato che il riconoscimento delle attenuanti generiche e il connesso giudizio
di bilanciamento con le aggravanti sono statuizioni che l’ordinamento rimette alla
discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di
legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai
canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d’appello non ha mancato di
motivare la propria decisione, sottolineando l’assenza di alcuno specifico
elemento meritevole di positivo apprezzamento in grado di superare la negatività
proveniente dall’esistenza di pregiudizi penali, uno dei quali specifico;
– che siffatta linea argonnentativa non presta il fianco a censura, rendendo
adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata; d’altra parte non è
necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda
singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., essendo
invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio
complessivo, assumono eminente rilievo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il
cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7

non avrebbe tenuto in debito conto tutti gli elementi previsti dall’articolo 133 del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA