Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4260 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4260 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARTIANO PATRIZIO N. IL 04/02/1961
avverso la sentenza n. 6592/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17 gennaio 2013, la Corte di appello di Napoli, 1″ sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da Ardano Patrizio,
con la quale l’ imputato era stato dichiarato colpevole di rapina aggravata, in
concorso e in riunione con altra persona non identificata, di telefono cellulare che
sottraeva con violenza a Cirillo Gennaro, con la recidiva reiterata e specifica, in
Napoli il 10.7.2005.

I’ annullamento per mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla
valutazione di attendibilità della persona offesa che aveva descritto il suo
aggressore come persona alta circa m. 1,65, mentre egli è alto n. 1,82 e che aveva
inverosimilmente spiegato le ragioni della sua presenza nella zona dove avvenne il
fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché introduce argomenti che attengono al merito,
come tali non verificabili in questa sede, senza aver denunciato di averli
rappresentati con l’ appello, in modo da consentire in questa sede la verifica della
denunciata mancanza di motivazione.
L’ indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato
– per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’ esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’ adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q. M .
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto

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