Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4260 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4260 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Carmellino Antonio, n. il 01.01.1965 a San Cipriano d’Aversa
Carmellino Raffaele, n. il 28.03.1966 a San Cipríano d’Aversa
Zara Ermelinda, n. il 30.10.1972 a Modena
tutti rappresentati e assistiti dall’avv. Alessandro Sivelli, avverso
l’ordinanza del Tribunale di Modena, sezione del riesame, n. 82/2014
in data 25.07.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Oscar
Cedrangolo che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 17/12/2014

1. Con ordinanza in data 25.07.2014, il Tribunale di Modena, dichiarava,
con provvedimento de plano ai sensi dell’art. 127, comma 9 cod. proc.
pen., inammissibile l’istanza di riesame presentata nell’interesse di
Carmellino Antonio, Carmellino Raffaele e Zara Ermelinda in relazione al
procedimento penale pendente avanti la Procura della Repubblica di
Modena per i reati di riciclaggio, emissione di fatture per operazioni
inesistenti, omessa dichiarazione ed alla comunicazione ricevuta da

in Svizzera di domanda di assistenza internazionale con la quale era
stato disposto ed eseguito sequestro di documentazione riferibile ai tre
indagati e di ogni avere presente su rapporti esistenti presso istituto
bancario svizzero (Banca Zarattini s.a.).
2. Assumevano i ricorrenti che, pur non avendo avuto conoscenza dalla
Procura della Repubblica di Modena del provvedimento di sequestro
eseguito dall’autorità giudiziaria elvetica, e conseguentemente
ignorandone il “contenuto, la motivazione e i presupposti”, avendone
comunque avuto conoscenza, sussisterebbe la loro legittimazione ad
impugnare il provvedimento, a prescindere dalla notifica dell’avviso del
suo deposito, non ancora avvenuta.
3. Con l’ordinanza in data 25.07.2014, il Tribunale di Modena riteneva
inammissibile la richiesta di riesame essendo l’atto assunto per rogatoria
riferibile alla sola autorità giudiziaria estera dello Stato nel quale il
sequestro è eseguito e davanti al quale gli interessati possono attivare il
regime d’impugnazione previsto dal relativo ordinamento.
4. Avverso detta ordinanza, gli indagati, tramite difensore, propongono
ricorso per cassazione, denunciando:
-violazione ex art. 591 cod. proc. pen. per erronea applicazione ed
interpretazione della legge processuale ed in particolare per violazione
degli artt. 527 e 324 cod. proc. pen. (primo motivo);
-violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all’art.
127 cod. proc. pen. richiamato dall’art. 324 cod. proc. pen. per
violazione del principio del contraddittorio in relazione all’art. 111 Cost.
(secondo motivo).
In relazione al primo motivo, si censura il provvedimento impugnato che
ha disatteso il disposto dell’art. 324, comma 1 cod. proc. pen., secondo
cui la richiesta di riesame può essere presentata entro dieci giorni dalla
data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o

Carmellino Raffaele, a mezzo società fiduciaria, dell’avvenuta esecuzione

dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto
sequestro. L’erroneità della conclusione assunta dal Tribunale di Modena
trova conferma nella sentenza n. 21420 del 16.04.2003 delle Sezioni
Unite della Suprema Corte che ha riconosciuto come la richiesta di
assistenza giudiziaria internazionale per l’esecuzione di un sequestro
probatorio all’estero è autonomamente impugnabile con richiesta di
riesame, in quanto presuppone un autonomo, anche se talora solo

italiana.
In relazione al secondo motivo, si evidenzia come, a prescindere dalla
fondatezza o meno della declaratoria di inammissibilità, la pronuncia in
parola appare adottata in violazione dell’art. 127, commi 1 e 5 cod.
proc. pen. che, nel disciplinare le modalità di svolgimento del
procedimento di riesame, prescrive la fissazione dell’udienza (e la
relativa comunicazione alle parti) a pena di nullità: norma che va letta
alla luce del secondo comma dell’art. 111 Cost. che sancisce che “ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a un giudice terzo e imparziale”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo di doglianza,
assorbente del primo, e, come tale, va accolto.
5.

Invero, secondo il prevalente insegnamento giurisprudenziale di

legittimità (cfr., Sez. 6, sent. n. 14560 del 02/12/2010, dep.
12/04/2011, Liguori, Rv. 250023; nello stesso senso, Sez. 4, sent. n.
32966 del 01/07/2009, dep. 12/08/2009, Ceriotti, Rv. 244798), la
declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame avverso il decreto
di sequestro probatorio deve essere pronunciata non già “de plano”, ma
nel contraddittorio delle parti, ossia all’esito dell’udienza camerale
partecipata, poiché l’art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio
nell’ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di
merito che di legittimità. Invero, poiché l’attuale formulazione dell’art. 3
Cost. garantisce il contraddittorio per ogni procedimento penale
principale o incidentale, sia di merito che di legittimità, l’eventuale
inammissibilità dell’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro
deve essere necessariamente dichiarata nel contraddittorio delle parti,

implicito, provvedimento di sequestro adottato dall’autorità giudiziaria

ossia all’esito dell’udienza del riesame, della quale deve essere dato
avviso anche alla persona nel cui interesse l’impugnazione è stata
proposta (cfr., Sez. 3, sent. n. 2021 del 25/11/2003, Rv. 228603), non
fosse altro perché, in caso contrario, si finirebbe per frustrare la
possibilità della parte di proporre motivi di doglianza in udienza, di
illustrare in quella sede le proprie doglianze ovvero di contraddire
oralmente le ragioni contrarie.

riesame, prevista come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti
al rapporto d’impugnazione, cioè di quelle irregolarità che riguardano
l’impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento
(legittimazione, forme e termini, interesse) possa essere dichiarata de
plano, a norma dell’art. 127 cod. proc. pen., comma 9 (cfr., Sez. 1,

sent. n. 18957 del 23/2/2001, Rv. 218924; Sez. 6, sent. n. 5447 del
12/12/2001, Rv. 220872), deve escludersi che, nella specie, ricorresse
una simile irregolarità, atteso il profilo di doglianza sollevato.
6. Alla pronuncia consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con
rinvio al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per
l’ulteriore corso.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.12.2014

In ogni caso, pur a volere ritenere che l’inammissibilità della richiesta di

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