Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 426 del 10/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 426 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA BARBERA MICHELANGELO nato il 10/09/1943 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 20/02/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 10/11/2017

C
RILEVATO IN FATTO

1. Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Milano
respingeva il reclamo presentato da La Barbera Michelangelo, detenuto presso la
Casa di reclusione di Opera, sottoposto al regime speciale di cui all’ art. 41

bis

ord. pen., con cui era lamentata l’ illegittimità costituzionale di detto articolo.
Detto Magistrato, preso atto della mancanza di un’espressa richiesta del
detenuto connessa alle specifiche modalità di esecuzione della pena, riteneva

che ha in più occasioni statuito la legittimità costituzionale della prefata norma…”
ed insussistenti i presupposti affinché la situazione lamentata fosse oggetto di
reclamo al magistrato di sorveglianza.
2.

Avverso tale ordinanza La Barbera Michelangelo ha proposto,

personalmente, ricorso per cassazione, riproponendo – dopo avere ripercorso la
giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte Edu e di questa Corte a
tutela dei diritti dei detenuti – la questione di legittimità costituzionale dell’art.
41 bis ord. pen., anche con riferimento al secondo comma, e dell’art. 4 bis ord.
pen. per violazione dei diritti penitenziari garantiti dall’art. 3 Cedu, dei principi
costituzionali della dignità personale, di cui agli artt. 2,3, comma 1, 19, 15, 21,
24, 27, 32 e 111 Cost., e del principio solidaristico dello sviluppo della persona
umana, di cui ayart.. 3, comma 2, 4, 32, 34 Cost..
3. E’ stata depositata il 9 novembre 2017 e quindi oltre i termini di cui alli
art. 611 cod. proc. pen. memoria difensiva nell’interesse del La Barbera, di cui
per la tardività non può tenersi conto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
A parte la singolarità di un reclamo proposto sulla base della mera
illegittimità costituzionale di una norma, tant’ è che lo stesso Magistrato di
sorveglianza di Milano esclude la sussistenza dei “presupposti affinché la
situazione lamentata sia oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza”, il
provvedimento di rigetto del reclamo evidenzia come la questione della
legittimità costituzionale del regime differenziato di cui all’ art. 41 bis ord. pen.,
nei termini proposti dal reclamante, sia già stata ampiamente affrontata e che la
Corte Costituzionale abbia statuito la legittimità costituzionale di detta norma, in
più occasioni, a partire dalla sentenza n. 376 del 1997.
Con dette argomentazioni il ricorrente non si confronta, ripercorrendo in
questa sede la medesima questione, in termini non solo poco comprensibili, ma

condivisibile “il giudizio, pacificamente consolidato, della Corte Costituzionale,

assolutamente generici, senza introdurre elementi in base ai quali la stessa
questione potrebbe avere rilievo nel caso specifico, dando vita così ad un ricorso
assolutamente generico oltre che aspecifico.
2. Ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo
ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
t…

determinabile in 1421:11~tbeinzoto euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma , il 10 novembre 2017.

è

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