Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4259 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4259 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEO LUIGI JONATHAN N. IL 03/09/1992
avverso la sentenza n. 9351/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 dicembre 2012, la Corte di appello di Napoli, 3^ sezione
penale, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
appellata da Leo Luigi Jonathan, con la quale l’ imputato era stato dichiarato
colpevole di rapina aggravata di autovettura Punto Evo tg. EC296ND nonché del
portafogli e dei telefoni cellulari delle persone che si trovavano a bordo, in Lusciano
il 12.7.2011 ed era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche

euro di multa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli
artt. 62-bis e 69 cod. pen. sul giudizio di valenza delle riconosciute attenuanti
generiche, tenuto conto della giovane età, dell’ incensuratezza e dell’ ammissione di
responsabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché reiterazione dei motivi di appello, senza tenere
conto della motivazione della sentenza impugnata che ha escluso la fondatezza
delle richieste difensive, in ragione della gravità del fatto, dimostrativo della
contiguità con ambienti criminali
L’ indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato
– per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’ esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’ adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.

equivalenti all’ aggravante contestata, alla pena di tre anni di reclusione e mille

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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