Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42582 del 07/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42582 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRETE NAHUEL N. IL 13/06/1982
avverso la sentenza n. 3591/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/07/2014

Prete Nahuel ricorre avverso la sentenza 16.7.13 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 29.3.12 del Tribunale di Pavia con la quale è stato condannato, per il reato
di furto aggravato, all’esito di giudizio abbreviato, concesse attenuanti generiche prevalenti, alla
pena di mesi tre di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

adeguata motivazione>, non avendo peraltro la p.o. individuato l’imputato come uno degli autori
del fatto.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancata
concessione delle attenuanti generiche.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato.
Quanto al primo motivo, premesso che l’azione furtiva era stata repentina, del tutto correttamente i
giudici di appello hanno evidenziato, nel ritenere la responsabilità del Prete, come la parte lesa
avesse affermato che ad impossessarsi della borsetta era stato un uomo scesa da una Mercedes
condotta da altra persona che si era poi allontanata con a bordo l’autore della sottrazione.
Poiché la vittima aveva memorizzato la targa della Mercedes, i carabinieri erano risaliti al
proprietario di tale vettura, appunto Prete Nahuel il quale — hanno sottolineato i giudici territoriali —
non era risultato aver ceduto ad altri la disponibilità del proprio mezzo.
Circa il secondo motivo, le attenuanti generiche già sono state concesse con il criterio della
prevalenza e la pena — hanno osservato i giudici di secondo grado — è stata ridotta pressoché nella
misura massima consentita.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. poiché la sentenza

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