Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4258 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4258 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOUSLIM JALAL N. IL 01/01/1979
avverso la sentenza n. 6494/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Data Udienza: 22/10/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19 giugno 2012, la Corte di appello di Milano, 3^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di in sede appellata da
Mouslim Jalal lo assolveva dal reato di cui al capo B perché il fatto non è previsto
,
dalla legge come reato e per l’ effetto riduceva la pena a sei mesi di reclusione e
trecentosessanta euro di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata con la
quale l’ imputato era stato dichiarato colpevole di ricettazione di contrassegno
furto in danno di Angelo Lugrini, il cui figlio ne aveva denunciato lo smarrimento.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per non avere tenuto conto che per lo stesso reato era stato
assolto e poi condannato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata ha dato conto che
il Tribunale aveva assolto l’ imputato dalla ricettazione del ciclomotore, mentre lo
aveva ritenuto responsabile della ricettazione del contrassegno in quanto solo
questo risultava essere compendio di furto.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.
identificativo AMO, applicato sul ciclomotore con il quale circolava, provento di