Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42574 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 42574 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ISALDI ALFREDO N. IL 08/10/1951
avverso la sentenza n. 3224/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/05/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gioacchino IZZO, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano, in data 13 gennaio 2015,
confermava la pronunzia del Tribunale di Milano, con la quale, per quanto qui di interesse,
Alfredo ISALDI era stato condannato per più fatti di bancarotta patrimoniale e documentale
quale concorrente di tale Aniceto Marchi, in un primo periodo, e poi amministratore di fatto di

Tribunale di Milano, con sentenza del 10 ottobre 2002) e KIKO s.r.l. (dichiarata fallita dal
Tribunale di Monza con sentenza del 23 luglio 2003).
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, l’imputato Alfredo ISALDI ha proposto ricorso
affidato a due motivi
2.a.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di

responsabilità.
Il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale perché nell’argomentare sulle doglianze
avanzate in appello si è limitata a un generico richiamo alla sentenza di primo grado.
Si duole quindi della valutazione delle risultanze processuali ed in particolare della ritenuta
attendibilità delle dichiarazioni di soggetti interessati.
Lamenta, inoltre, la mancata motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabílità delle
dichiarazioni rese nella fase delle indagini da Mirto Carnazzi -sentito ex art. 210 cod. proc. pen.
ma avvalsosi della facoltà di non rispondere- acquisite al fascicolo del dibattimento
nonostante il dissenso del difensore.
Rileva inoltre che i giudici di merito non avrebbero indicato specificamente quali sarebbero gli
atti gestione in virtù dei quali è stata attribuita la qualifica di amministratore di fatto.
2.b. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod.
pen.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto di rideterminare
il trattamento sanzionatorio in maniera più favorevole per l’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Le doglianze dedotte in questa sede reiterano pedissequamente alcune di quelle già
proposte in appello avverso la sentenza di primo grado (e ancor prima nel giudizio dinanzi al
tribunale); e l’esame della sentenza impugnata consente di ritenere che su di esse è stata
fornita adeguata, congrua e logica risposta in motivazione.
Va ricordato a tal proposito che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica
argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza con la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2

due diverse società, la MIRTODONT di CARNAZZI Mirto & C. s.a.s. (dichiarata fallita dal

Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere
senz’altro conforme all’art. 581, lett. c, cod. proc. pen. ovvero contenere l’indicazione delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice
dell’impugnazione; ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i
tre soli vizi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto
specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del
merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez.

evidenza che se il motivo di ricorso si limita – come nel caso in esame- a riprodurre il motivo
d’appello, viene meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica
argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento
impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto
ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8
maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005,
Giagnorio, rv. 231708).
In conclusione, la riproduzione, totale o parziale, del motivo d’appello può essere presente nel
motivo di ricorso solo quando ciò serva a “documentare” il vizio enunciato e dedotto con
autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che si riferisca al provvedimento impugnato
con il ricorso e che si confronti con la sua integrale motivazione (si vedano, tra le più recenti,
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 34521 del
27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).
2. Va giusto ulteriormente precisato, con riferimento alla contestazione da parte del ricorrente
della ricostruzione dei fatti, che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito,
non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la
modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia inalterata la natura del
controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può
estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla
motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal
testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente
indicati; è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza
allorché si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo
oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso
l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio
di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Più approfonditamente, si è
affermato che la specificità dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per
Cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude
che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la
motivazione, attraverso l’utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al citato articolo,
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6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584). Risulta pertanto di chiara

lett. c). E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è ammessa solo per la violazione di
norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia
perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio
motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a
ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l’analisi di determinati, specifici
elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).
Tanto premesso, occorre rilevare che le doglianze mosse dal ricorrente si limitano a censurare
la sentenza impugnata che avrebbe ritenuto sulla base di erronea valutazione delle risultanze

legittimità non è consentita una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali
finalizzata alla ricostruzione dei fatti. Né la Corte di cassazione può trarre valutazioni autonome
dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Solo
l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta
nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al
quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e
all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).
Orbene, va ribadito che l’esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la
motivazione sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, anche con riferimento
alla valutazione delle risultanze processuali dalle quali emerge la responsabilità dell’imputato
(si vedano in particolare pag. 4 – 7 della sentenza d’appello) e all’applicazione dei principi di
diritto affermati da questa Corte anche in materia di responsabilità dell’amministratore di fatto
nei reati di bancarotta.
Né va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo
grado, sicché vanno ricordati i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione,
quando ci si trova dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia
(in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione),
l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato solo nel caso in cui il ricorrente
rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del
provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv.
258438).
Va solo infine ulteriormente rilevato che con riferimento alla eccezione di “inutilizzabilità” delle
dichiarazioni di un teste sentito ex art. 210 cod. proc. pen. le doglianze del ricorrente sono
ancora una volta generiche e formulate senza rispettare il principio di autosufficienza del
ricorso.
2. Manifestamente infondate sono anche le doglianze mosse dal ricorrente sul trattamento

sanzionatorio.
La Corte territoriale ha esaustivamente motivato sulla congruità della pena inflitta tenuto conto
di una serie di elementi, quali la gravità dei fatti, la pluralità delle società fallite e i precedenti
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processuali sussistente la sua responsabilità. Giova, a tal proposito, ricordare che in sede di

penali dell’imputato.
Elementi che sono sufficienti a giustificare anche il diniego delle attenuanti generiche, ove si
consideri che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
3. In ragione dei suesposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente

favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015
Il consiglier

ensore

Il Presidente

va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 1000,00 in

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