Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42572 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 42572 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IO VINO ROBERTO N. IL 17/10/1979
ROCCIA VETO N. IL 19/03/1983
avverso la sentenza n. 3400/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/05/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gioacchino IZZO, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo, in data 19 novembre 2014,
confermava la pronunzia del Tribunale di Marsala, con la quale, per quanto qui di interesse,
Roberto IOVINO e Vito ROCCIA erano stati condannati per il reato di furto aggravato di plurimi
oggetti, tra cui macchine fotografiche, telecamere, videoregistratori, computer,

pen drive,

10.000 circa.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, l’imputato Roberto IOVINO ha proposto ricorso
deducendo in primo luogo il vizio di motivazione ex art. 606, lettera e, cod. proc. pen.
Secondo il deducente vi sarebbe stata errata valutazione delle risultanze processuali, essendo
stata valorizzata a suo carico solo una intercettazione ambientale, nella quale lui ed altri
soggetti (indicati come suoi correi), transitando dinanzi all’esercizio commerciale dove tre anni
prima era stato commesso il furto, avevano fatto riferimento a tale fatto. Nella conversazione
intercettata, però, non si sarebbe mai fatto riferimento specifico al suddetto furto e tutta una
serie di particolari cui avevano fatto riferimento i soggetti intercettati avrebbero dovuto indurre
a conclusioni diverse i giudici di merito.
Il ricorrente si è altresì doluto del fatto che non era stata accolta la sua istanza di acquisizione
di alcuni atti irripetibili relativi agli accertamenti espletati subito dopo il furto e che avrebbero
provato la sua estraneità, tenuto conto, peraltro, che all’epoca del fatto egli si trovava
sottoposto a misura cautelare e che non risultano violazioni degli obblighi della stessa misura.
Con un secondo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione di legge in ordine alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Con atto sottoscritto personalmente ha proposto ricorso l’imputato Vito ROCCIA.
Con un primo motivo anche il ROCCIA deduce la carenza di prove a suo carico, evidenziando
che il giudice di primo grado aveva ritenuto la sua responsabilità per il furto solo sulla base
della conversazione tra lui, lo IOVINO ed altro soggetto, intercettata in data 20 aprile 2013.
Secondo il deducente il tenore della conversazione non sarebbe idoneo a fondare il suddetto
giudizio di responsabilità e i giudici di merito avrebbero errato nella sua interpretazione.
Rappresenta, inoltre, che all’epoca del furto in questione lui era sottoposto alla misura
cautelare degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
1. I motivi dedotti da entrambi i ricorrenti sono generici, ripetitivi di quelli già proposti in

appello, senza alcuna effettiva correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e
comunque finalizzati ad una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali.

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album fotografici, cornici e vari altri prodotti di profumeria per un valore complessivo di euro

1.1. Va in proposito e in primo luogo rammentato il principio di diritto secondo il quale
la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di
specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,
l’inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 18.9.1997
– 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Sez. 5, 27.1.2005 -25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Sez. 5,

1.2. Molte delle doglianze dedotte in questa sede reiterano pedissequamente quelle già
proposte in appello avverso la sentenza di primo grado; e l’esame della sentenza impugnata
consente di ritenere che su di esse è stata fornita adeguata, congrua e logica risposta in
motivazione.
Va ricordato a tal proposito che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica
argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza con la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere
senz’altro conforme all’art. 581, lett. c, cod. proc. pen. ovvero contenere l’indicazione delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice
dell’impugnazione; ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i
tre soli vizi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto
specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del
merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez.
6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584). Risulta pertanto di chiara
evidenza che se il motivo di ricorso si limita – come nel caso in esame- a riprodurre il motivo
d’appello, viene meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica
argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento
impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto
ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8
maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005,
Giagnorio, rv. 231708).
In conclusione, la riproduzione, totale o parziale, del motivo d’appello può essere presente nel
motivo di ricorso solo quando ciò serva a “documentare” il vizio enunciato e dedotto con
autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che si riferisca al provvedimento impugnato
con il ricorso e che si confronti con la sua integrale motivazione (si vedano, tra le più recenti,
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 34521 del
27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).
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12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389).

1.3 In ordine ai motivi con i quali si contesta la valutazione delle prove, giova
ulteriormente precisare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito,
non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la
modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia inalterata la natura del
controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può
estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla
motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal
testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente

allorché si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo
oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso
l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio
di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Più approfonditamente, si è affermato che la specificità dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,
dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni
connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle
regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l’utilizzazione del vizio di violazione di
legge di cui al citato articolo, lett. c). E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è
ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità,
inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai
limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione
non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano
l’analisi di determinati, specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv.
253567).
Tanto premesso, occorre rilevare che i motivi proposti dai ricorrenti si limitano a censurare la
sentenza impugnata che avrebbe ritenuto sulla base di erronea valutazione delle risultanze
processuali sussistente la loro responsabilità.
In sede di legittimità non è consentita una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze
processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti. Né la Corte di cassazione può trarre
valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel
provvedimento impugnato. Solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e
sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo
del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica,
oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609/2008, Rv.
241214, Ciavarella).
Orbene, va ribadito che l’esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la
motivazione sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza.
La Corte territoriale ha risposto specificamente a tutte le censure dei ricorrenti in ordine alla
ricostruzione dei fatti, con argomenti in relazione ai quali non si ravvisano vizi di “travisamento
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indicati; è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza

delle prove”.
In particolare, la Corte di Appello ha dato logicamente ed esaustivamente conto delle
risultanze delle conversazioni intercettate, la cui interpretazione costituisce questione di fatto,
rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle
massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (si veda in tal senso, da
ultimo, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Né va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo
grado, sicché vanno ricordati i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione,

(in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione),
l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato solo nel caso in cui il ricorrente
rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del
provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv.
258438).
2.

Manifestamente infondata è pure la censura alla sentenza in ordine alla mancata

concessione delle attenuanti generiche all’imputato IOVINO.
La Corte territoriale ha motivato esaurientemente sul punto, facendo in particolare riferimento
ai precedenti penali dell’imputato. Tale argomentazione è sufficiente, anche a fronte della
genericità delle doglianze mosse dal ricorrente.
In proposito, peraltro, si rileva che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli
o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento
a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da
tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lu le, Rv. 259899).
3. In ragione dei suesposti motivi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ciascun
ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro
1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015
Il Presidente

quando ci si trova dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia

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