Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42570 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 42570 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Lo Monaco Giovanni, nato a Castelvetrano il 26/02/1988

avverso la sentenza emessa il 14/05/2014 dalla Corte di appello di Palermo

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Giovanni Lo Monaco ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 05/07/2013 dal Tribunale
di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, nei confronti del suo assistito.
L’imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il

Data Udienza: 11/05/2015

delitto di lesioni personali, in ipotesi commesso in danno di Nino Misuraca; i
giudici di merito hanno fra l’altro evidenziato che il reato doveva considerarsi
procedibile ex officio, essendo stata diagnosticata alla persona offesa una
malattia giudicata guaribile in 25 giorni, con la conseguente irrilevanza della
intervenuta remissione di querela da parte del Misuraca. In particolare, la Corte
territoriale ha segnalato l’incomprensibilità della tesi difensiva, secondo cui
dovrebbe assumersi una durata inferiore della malattia de qua, ed ha aggiunto
che «nel caso in esame ricorre certamente la circostanza aggravante dei futili

aggredito da tre energumeni che ebbero, fra l’altro, a procurargli la frattura delle
ossa nasali».
Con l’odierno ricorso, la difesa deduce mancanza e contraddittorietà della
motivazione della sentenza impugnata. In punto di durata della malattia,
nell’interesse del Lo Monaco si fa osservare che la prima prognosi formulata dal
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castelvetrano fu effettivamente pari a 25 giorni,
ma a seguito di una consulenza specialistica presso il reparto di chirurgia plastica
i giorni di verosimile guarigione furono ridotti a 15: ciò attesta chiaramente come
la valutazione iniziale fosse stata il risultato di un esame obiettivo
approssimativo, poi corretto da una analisi più approfondita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve reputarsi inammissibile, per manifesta infondatezza e
genericità dei motivi.
Al di là del problema concernente la effettiva durata dello stato patologico in
cui il Misuraca venne a trovarsi a seguito dell’aggressione fisica portata ai suoi
danni, la Corte territoriale ha infatti già chiarito che la remissione di querela a
firma della persona offesa non poteva produrre effetti di sorta a causa della
contestazione dell’aggravante di cui agli artt. 585, 577 e 61 n. 1 cod. pen.,
aspetto che la difesa dell’imputato non considera in alcun modo a dispetto delle
chiare indicazioni contenute nella sentenza oggetto di ricorso. Ne deriva che le
censure mosse nell’interesse del Lo Monaco riproducono ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza di
questa Corte il difetto di specificità del motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581,
lett. c), cod. proc. pen. – va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza,
ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal
momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice

2

motivi, essendo stato il Misuraca, a fronte di un banale diverbio, circondato ed

censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art.
591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità dell’impugnazione»
(Cass., Sez. 11 n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo).
,

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del Lo
Monaco al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto
riconducibile alla volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del

di € 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso 1’11/05/2015.

13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma

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