Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42567 del 25/09/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 42567 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

Data Udienza: 25/09/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RALLO GIOVANNI N. IL 23/04/1990
avverso l’ordinanza n. 6/2013 G1P TRIBUNALE di TRAPANI, del
05/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/sepkife le conclusioni del PG Dott. Ar,r – C
4

4
.

2

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 5/10/2013 ha
convalidato il decreto del Questore di Trapani, emesso e notificato in data
2/10/2013, con il quale è stato vietato a Giovanni Rallo per la durata di
nazionale, in occasione di ogni incontro di calcio, anche di tipo
amichevole, disputato da qualunque squadra che militi nei campionati
nazionali di serie A, B, Lega Pro 1^ Div. A e B, Lega Pro 2^ Div. A, B, C,
serie D 2, Eccellenza, Prima e Seconda Categoria; nonché di tutti gli
incontri di calcio di Coppa Italia, Coppa UEFA e Champions League, ed
ancora in occasione di tutti gli incontri di calcio, anche di tipo amichevole,
disputati dalla Nazionale Italiana; di accedere, transitare e/o soffermarsi
in alcune vie di Marsala, espressamente indicate, e nei pressi dello stadio
comunale “Antonino Lombardo”, dalle due ore che precedono gli incontri
di calcio, fino alle due ore successive alla conclusione degli stessi, e per il
medesimo lasso di tempo nella stazione ferroviaria di Marsala; con
l’obbligo di comparire personalmente presso il Commissariato di P.S. di
Marsala, 15 minuti dopo l’inizio e 15 minuti prima della fine di ogni
partita di calcio, che veda impegnata la compagine dello Sport Club
Marsala 1912, comprese quelle che si disputeranno in trasferta.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del
prevenuto, con i seguenti motivi:
-vizio di motivazione in ordine ai presupposti stabiliti dalla legge per la
convalida della misura, nonché in relazione alla sussistenza della
pericolosità sociale del prevenuto;

I

anni tre di accedere in tutti gli stadi ed impianti sportivi del territorio

-illogicità della motivazione sulla adeguatezza della misura disposta dal
Questore.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta nella quale conclude per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale adottata dal decidente.
Osservasi che in sede di convalida del provvedimento questorile, che,
incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell’art. 6, co.
2, L. 401/89 e successive modifiche, l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o
comando di Polizia in coincidenza dello svolgimento di manifestazioni
sportive, il controllo di legalità deve riguardare la esistenza di tutti i
presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte della autorità
amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si
dispone una misura di prevenzione, ed investire, altresì, la durata della
misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal
giudice della convalida ( Cass. S.U. 27/10/04, n. 44273; Corte Cost.
5/12/02, n. 512).
La giurisprudenza concorda nel ritenere che l’ordinanza di convalida del
Questore esige l’accertamento dei seguenti presupposti: le ragioni di
necessità e di urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il
provvedimento; la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro
riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, L. 401/89; la congruità della

CONSIDERATO IN DIRITTO

durata della misura ( Cass. 15/4/2010, n. 20789 ).
Nella specie la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato
consente di individuare tutti i requisiti che la giurisprudenza di legittimità
considera come necessari e, dunque, imprescindibili ai fini della

In particolare il Gip analizza la pericolosità attuale e concreta del Rallo,
mediante la ricostruzione dei fatti accaduti e delle reazioni che esprimono
l’intento di opporsi all’esito della gara, poiché percepito come ingiusto: ad
avviso del decidente, a giusta ragione, è proprio la incapacità di limitare le
reazioni e i comportamenti a fronte di ( vere o presunte ) ingiustizie
sportive che costituisce l’essenza della pericolosità del Rallo, il quale, pur
in presenza delle forze dell’ordine, aveva partecipato con gli altri ultras
all’invasione di campo, accompagnandosi al Giuseppe Licari, che aveva
aggredito l’allenatore della squadra ospite, causando a costui un trauma
cranio-cervicale.
Di poi, come conseguenza del riconoscimento della necessità ed urgenza
della misura, il Gip ravvisa l’adeguatezza e la congruità dell’obbligo
imposto al ricorrente.
Come affermato dalla giurisprudenza, l’ordinanza di convalida del
provvedimento del Questore, impositivo del divieto di accesso e
dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di Polizia, deve
motivare in ordine al requisito della urgenza con riferimento non già agli
episodi che hanno determinato la necessità della misura, ma alla attualità
o alla prossimità temporale di competizioni sportive ( Cass. 5/5/2009, n.
33532): nella ordinanza in esame il decidente, dopo avere sottolineato il

convalida.

fatto che il campionato a cui è iscritta la squadra della quale il Rallo è
tifoso ha un fitto programma di partite, conclude affermando che i motivi
sportivi che hanno fornito il pretesto per le condotte violente sono
pienamente attuali.
P. Q. M.

al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 25/9/2014.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

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