Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42563 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 42563 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

PAOLINI Gino, nato ad Urbino il 23/02/1944

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 27 novembre 2012;

udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr Mario
Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona
confermava la sentenza del 19 gennaio 2012 con la quale il Tribunale di Urbino
aveva dichiarato Gino Paolini colpevole del reato di ingiuria in danno di Aadou
Jamila, per averle rivolto l’espressione “marocchina bastarda” e, esclusa
l’aggravante di cui all’art. 3 comma 1 d.l. n. 122/1993 e concesse le attenuanti
generiche, l’aveva condannato alla pena di C 300 di multa, oltre consequenziali

Data Udienza: 10/04/2015

statuizioni, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona offesa,
costituitasi parte civile, liquidati equitativamente in € 300.
Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Pasquale Marra,
ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito
indicate.
Con il primo motivo si deduce mancanza o manifesta illogicità della
motivazione. Si lamenta, in particolare, incongruità di valutazione delle risultanze di
causa ed eccessivo credito concesso alle dichiarazioni della persona offesa, sebbene

di cui era portatrice.
Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o erronea applicazione degli artt.
82 comma 3, 623 comma 2 e 602 comma 4 del codice di rito, sul rilievo della
ritenuta inapplicabilità in appello della norma che sancisce la revoca della
costituzione di parte civile per effetto della mancata presentazione di conclusioni
scritte, stabilita per il giudizio di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La prima ragione di censura è inammissibile, vuoi per manifesta

infondatezza vuoi perché afferente a questione prettamente di merito, riguardando
la valutazione delle risultanze processuali, notoriamente sottratta al sindacato di
legittimità, ove assistita – come del caso di specie – da motivazione congrua e
formalmente corretta. Tale deve ritenersi quella in esame, che ha dato adeguato
conto delle ragioni del ribadito giudizio di colpevolezza dell’imputato, facendo,
peraltro, corretta applicazione dell’insegnamento di questa Corte regolatrice, nella
sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, secondo cui le dichiarazioni della
persona offesa

possono essere legittimamente poste da sole a fondamento

dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da
idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e
rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214; in motivazione
la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita
parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con
altri elementi).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto opportuno cercare momenti di
riscontro al dictum della persona offesa, costituitasi parte civile, ravvisandoli nelle
raccolte testimonianze, segnatamente in quella di Mariangela Vincenza, che, pur
non essendo presente all’episodio, ha riferito di aver sentito urlare l’imputato,

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non indifferente all’esito del giudizio per via dell’interesse al risarcimento dei danni

trovandosi all’interno del suo negozio prospicente la strada ove si trovava lo stesso
Paolini e la persona offesa.

2. Palesemente infondata è anche la seconda censura relativa al mancato
rilievo della revoca della costituzione di parte civile, a cagione della mancata
presentazione di conclusioni scritte.
Ed infatti, la censura – che trova ragion d’essere nell’assenza della parte civile
è contraddetta da pacifico orientamento di questa Corte regolatrice

parte civile, in ragione del conclamato principio dell’immanenza della relativa
costituzione nell’intero svolgimento del giudizio. Per quanto riguarda, poi, il
connesso, gradato, profilo della mancata presentazione di conclusioni scritte, è
indiscusso l’insegnamento di legittimità in ordine all’inapplicabilità in appello delle
norme processuali, dettate per il giudizio di primo grado, in tema di revoca della
costituzione di parte civile per effetto della mancata presentazione di conclusioni
scritte (cfr, tra le altre, Sez. 1, n. 12550 del 12/03/2015, Rv. 262299; Sez. 2,
Sentenza n. 18269 del 15/01/2013, Rv. 255752).

3. Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le
consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso il 10/04/2015

sull’ininfluenza della stessa circostanza, primaria ed assorbente, dell’assenza della

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