Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4256 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4256 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NATALI VITTORIO N. IL 13/09/1965
avverso la sentenza n. 360/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5 luglio 2012, la Corte di appello di Firenze, 2^ sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale di Pistoia appellata da Natali Vittorio,
con la quale l’ imputato era stato dichiarato colpevole di ricettazione di tre assegni
bancari provento di furto in danno di Mercati Roberto.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento:

caso di dolo eventuale, il sospetto sulla provenienza criminosa potendo configurare
solo la contravvenzione di cui all’ art. 712 cod. pen.;
– per erronea applicazione dell’ art. 133 cod. pen. ricorrendo i presupposti per la
sussistenza dell’ ipotesi attenuata di cui al comma 2 dell’ art. 648 cod. pen. e
comunque dell’ attenuante di cui alli art. 62 n. 4 cod. pen. per il quale ha rilievo
esclusivamente il danno patrimoniale effettivamente verificatosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché reiterazione dei motivi di appello, senza tenere
conto della motivazione della sentenza impugnata che ha escluso la fondatezza
delle richieste difensive, quanto alla piena consapevolezza della provenienza illecita
attraverso il richiamo alle modalità di circolazione degli assegni e quanto alle
invocate attenuanti attraverso la valutazione del fatto globalmente considerato (con
richiamo ai trascorsi dell’ imputato e al numero degli assegni) e alli importo indicato
sui titoli. Le critiche sono eccentriche agli argomenti spesi dalla Corte territoriale (in
tal senso si richiama la questione sulla compatibilità del dolo eventuale, volta che la
sentenza impugnata ha ritenuto provato il dolo diretto, questione che comunque è
stata risolta dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 12433 del 2010,
che il ricorrente mostra di ignorare) ovvero re iterative di considerazioni che
attengono al merito.
L’ indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato
– per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’ esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’ adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,

– per erronea applicazione dell’ art. 648 cod. pen, reato che non è configurabile in

valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.

processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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