Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42557 del 25/09/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42557 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PORTALUPPI GIANPIERO N. IL 28/01/1957
avverso la sentenza n. 2573/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ■( P o ..
che ha concluso per L), t.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 25/09/2014

Ritenuto in fatto e diritto

Con sentenza emessa in data 21 febbraio 2012 il Tribunale di Vigevano dichiarava Portaluppi
Giampiero responsabile del reato di cui all’art. 10 D.Lvo. 74/2000 perché al fine di evadere le
imposte sui redditi aveva occultato le scritture contabili della s.r.l. AZ Informatica di cui era
amministratore e socio unico. Esclusa la recidiva aggravata, condannava lo stesso alla pena di mesi

accessorie di cui all’art. 12 Dl.vo 10 marzo 2000 n. 74 nella durata minima con pubblicazione della
sentenza per una volta sulla Provincia Pavese.
Il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell’imputato in merito al
reato ascrittogli sulla base delle risultanze processuali dalle quali è emerso che, a seguito di richiesta
di rimborso IVA, la GdF effettuava un controllo sulla società AZ Informatica costatando la sua
inesistenza sul luogo indicato quale sede legale. Gli agenti si recavano, quindi, presso la residenza
del Portaluppi chiedendo allo stesso l’esibizione dei documenti contabili della società. Quest’ultimo
dichiarava di non esserne in possesso perché siffatta documentazione era stata posto sotto sequestro
dai CC di Biella in data 20 maggio 2003 nell’ambito di un processo per associazione a delinquere
finalizzata al compimento di truffe. Per tale ragione, infatti, il Portaluppi si trovava in stato di
restrizione della libertà personale. Su richiesta degli agenti di GdF, però, i CC di Biella negavano di
aver mai sequestrato la predetta documentazione contabile.
Proposto appello, la Corte di Appello di Milano confermava in toto l’impugnata sentenza e
condannava l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia il Portaluppi ha interposto ricorso per cassazione per inosservanza od
erronea applicazione della legge penale lamentando la mancanza, nel caso di specie, dell’elemento
soggettivo del reato a lui addebitato. Afferma, infatti, il ricorrente che la fattispecie di cui all’art. 10
D.Lvo. 74/2000 richiede il dolo specifico, occorre cioè la coscienza e volontà di distruggere le
scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione allo scopo di determinare l’impossibilità di
procedere alla ricostruzione dei redditi o del volume di affari della società.
Orbene, a detta del ricorrente, tale scopo mancherebbe nel caso in questione. Difatti ai sensi dell’art.
35 co. 2 e 3 DPR 633/72 i soggetti che intraprendono un’attività di impresa sono tenuti a
comunicare, entro 30 giorni, il luogo ove sono tenuti i libri contabili, i registri, le fatture, le scritture
ed i documenti la cui tenuta è obbligatoria per legge ed in caso di cambiamenti sono tenuti a
comunicarli alla competente autorità sempre entro 30 giorni. L’imputato, però, non ha potuto
adempiere a tale obbligo in quanto dopo 15 giorni dall’acquisizione delle quote sociali, in data 5

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otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Applicava inoltre al Portaluppi le pene

marzo 2003, lo stesso è stato arrestato ed è rimasto in stato di detenzione fino al 10 giugno 2005.
Dopo la detenzione egli era convinto che la documentazione si trovasse presso i CC di Biella.
Inoltre, nota il ricorrente, che la GdF, non ha effettuato alcun controllo presso le sede in cui i vecchi
proprietari di AZ Informatica avevano dichiarato di tenere i documenti in questione né dagli atti di
indagine o dalle deposizioni dei testimoni indicati dall’accusa è emerso alcun elemento idoneo a
dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la sua responsabilità in merito al reato ascrittogli.

distruggere i documenti in questione.
Il ricorso è inammissibile in quanto l’imputato si limita a riproporre censure già avanzate con l’atto
di appello e sulle quali la Corte territoriale si è concentrata fornendo argomentazioni del tutto
logiche e condivisibili.
In particolare i giudici di appello hanno ritenuto irrilevante la circostanza addotta dalla difesa che il
Portalluppi 15 giorni dopo l’acquisizione delle quote della società AZ Informatica fosse stato
arrestato rimanendo in detenzione fino al 10 maggio 2005. Difatti se è vero che tra l’acquisto delle
quote sociali e l’arresto è intercoso un breve lasso di tempo e che l’imputato a fini IVA aveva a
disposizione altri 15 giorni per dichiarare l’inizio dell’attività ed il luogo di tenuta della contabilità
ma ciò, come giustamente affermato dai giudici dell’appello, rileva solo al fine di giustificare
l’inadempimento dell’obbligo tributario e non elide, certo, il dovere di conservare la
documentazione necessaria ai fini della ricostruzione del reddito e del volume degli affari. Obbligo
che, come è noto, grava sul legale rappresentante della società.
Peraltro, nota la Corte di Appello, a fronte degli indizi raccolti a suo carico il Portaluppi, sul quale
grava l’onere di provare la perdita incolpevole della documentazione contabile, ha contrapposto una
mera supposizione: che durante la sua detenzione terzi ignoti abbiano potuto appropriarsi dei
documenti contabili della società e distruggerli.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 25 settembre 2014.

Senza contare che durante il periodo di detenzione, evidenzia il ricorrente, ignoti avrebbero potuto

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