Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42554 del 29/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42554 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUJZI ASTRIT N. IL 13/06/1954
avverso la sentenza n. 923/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 29/09/2015

R.G. 3425/15
Motivi della decisione

Bujzi Astrit ricorre avverso la sentenza 19.3.2013 della Corte
d’appello di Perugia che lo ha condannato per ricettazione lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di
responsabilità avendo l’imputato prodotto una dichiarazione del negozio
ove aveva acquistato il telefono cellulare, che ne provava la buona fede;

delle attenuanti generiche ed alla mancata applicazione dell’indulto.
Il ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha ritenuto privo di valenza probatoria il
documento prodotto dall’imputato in quanto relativo al tipo di telefono e
non allo specifico apparecchio. Conseguentemente ha ritenuto la
ricettazione e non l’ipotesi di incauto acquisto. Le attenuanti generiche
sono state escluse per un grave precedente penale e per la stessa
ragione è stata rimessa al é sede esecutiva l’applicazione dell’indulto.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.9.2015.

alla mancata qualificazione del fatto come incauto acquisto, al diniego

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