Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4255 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4255 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FEO MARCO N. IL 09/01/1968
avverso la sentenza n. 4342/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 gennaio 2013, la Corte di appello di Firenze, 2^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato appellata da De Feo
Marco, riconosciuta l’ attenuante di cui al capoverso dell’ art. 648 cod. pen.,
riduceva la pena a un anno di reclusione e centocinquanta euro di multa;
confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale l’ imputato era stato
dichiarato colpevole di ricettazione di ciclomotore MBK Booster provento di furto

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per contraddittorietà della motivazione per travisamento delle
risultanze processuali ed illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di
derubricare il reato contestato nella diversa ipotesi di furto, in ragione del fatto che
sotto il sellino del ciclomotore erano stati trovati arnesi atti allo scasso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché reiterazione dei motivi di appello, senza tenere
conto della motivazione della sentenza impugnata che ha escluso la fondatezza
della richiesta difensiva, fondata su ricostruzione ipotetica esclusa dallo stesso
imputato che aveva attribuito al passeggero da lui trasportato (che era riuscito a
fuggire) la disponibilità del veicolo, attraverso la proposizione di una possibile
lettura alternativa degli elementi di prova acquisiti.
L’ indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato
– per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’ esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’ adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

commesso il 15.12.2003 in danno di Becheri Alessandro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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