Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42547 del 17/09/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42547 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GAZZARA SANTI
Data Udienza: 17/09/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PANICUCCI DONATELLA N. IL 27/07/1955
FROSALI FRANCESCO N. IL 12/01/1978
avverso la sentenza n. 2251/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, con sentenza del
26/5/2011, dichiarava Donatella Panicucci e Francesco Frosali
responsabili del reato ex artt. 110 cod.pen., 44 lett. b), d.P.R. 380/01, per
secondo quale esecutore degli stessi, in totale difformità dal permesso di
costruire n. 11/2006, un laghetto artificiale per la raccolta di acque
piovane a scopo irriguo; difformità consistenti sia nella diversa posizione
ed ampiezza dell'invaso, sia per il movimento terra di circa mq. 6.400
contro una superficie prevista di 660 mq.; condannava gli imputati alla
pena ritenuta di giustizia.
La Corte di Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sull'appello
interposto nell'interesse dei prevenuti, con sentenza del 20/6/2013, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propongono ricorso per cassazione, personalmente, gli imputati
eccependo la prescrizione del reato contestato, maturatasi in data
antecedente alla pronuncia impugnata; nonché, contestando
l'ingiustificata revoca dei testi già indicati, la cui assunzione è stata
erroneamente ritenuta superflua dal giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta
concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo ai avere realizzato, la prima quale proprietaria e committente dei lavori, il prevenuti.
In particolare, di poi, il riscontro fornito dalla Corte territoriale alla
eccezione di prescrizione della contravvenzione di cui alla imputazione si Proprio in punto di prescrizione del reato viene mosso il primo motivo di
annullamento, con il sostenere che la sospensione del relativo termine,
da computare in applicazione dell'art. 45, d.P.R., non può superare i giorni
60 dalla presentazione della domanda di sanatoria, oltre il quale, in
mancanza di riscontro da parte dell'ente territoriale, l'istanza stessa è da
ritenersi rigettata per silenzio-rifiuto.
Orbene, questo Collegio è bene a conoscenza del principio affermato in
materia dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. 26/2/2008, n. 17954;
Cass. 28/4/2005, n. 33292 ), ma non può esimersi dal rilevare come il
predetto principio generale debba essere modellato in dipendenza di
particolari, specifici, eventi, che vanno ad incidere, in nuce, sullo stesso.
Infatti, nella specie, a seguito dell'inoltro della istanza di sanatoria, l'ente
territoriale ha richiesto alla interessata ulteriore documentazione e un
parere specifico alla Provincia di Pisa. I funzionari della Provincia, a loro
volta, hanno sollecitato la Panicucci chiarimenti e modifiche progettuali. E', pertanto, evidente, che l'iter amministrativo, seguito dalla pratica in palesa, sostanzialmente, corretto. questione, non permette di applicare il principio predetto del silenziorifiuto ( entro i 60 giorni ), visto che il procedimento amministrativo si è
esaurito con il provvedimento di rigetto, reso 1'11/11/2010, a seguito di
una complessa istruttoria amministrativa; di tal chè, fino a tale data, è
stato correttamente ritenuto sospeso il termine prescrizionale dalla Corte
di merito. e %- Successivamente, alla udienza del 27/1/2011, il difensore dei prevenuti
ha formulato istanza di differimento del dibattimento per proprio
personale impedimento e la Corte, in accoglimento della richiesta ha
fissato nuova udienza per il 31/3/2011. subito una prima sospensione dal 17/2/2010 all'11/11/2010, oltre che per
ulteriori giorni 60, per istanza di differimento di udienza presentata dal
difensore; di tal chè, nella specie, la violazione accertata il 19/9/07, ha
visto spirare il termine prescrizionale al 12/8/2013, successivamente alla
pronuncia impugnata, resa il 20/6/2013.
Il secondo motivo di annullamento è del tutto destituito di fondamento,
in quanto il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale, conferitogli ex
lege, ha ritenuto completa la piattaforma probatoria ed esaustivamente
dimostrata la tesi accusatoria in ordine alla sussistenza dei reato
contestato ai prevenuti e alla responsabilità degli stessi; per cui, a giusta
ragione, ha valutato superflue le ulteriori prove offerte dalle parti.
Va osservato che la inammissibilità del ricorso, determinata dalla
infondatezza dei motivi, non consente la compiuta instaurazione del
rapporto di impugnazione e preclude al decidente di rilevare e dichiarare
la prescrizione del reato in contestazione, maturata in epoca successiva
alla pronuncia della sentenza impugnata ( Cass. S.U. 22/11/2000, De
Luca).
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la
Panicucci e il Frosali abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, a norma
dell'art. 616 cod.proc.pen., devono essere condannati al pagamento delle 3 Conseguentemente, il termine prescrizionale, fissato ex lege in anni 5, ha spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa
delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di euro 1.000,00, ciascuno. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 17/9/2014. P. Q. M.