Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42547 del 17/09/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42547 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GAZZARA SANTI

Data Udienza: 17/09/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANICUCCI DONATELLA N. IL 27/07/1955
FROSALI FRANCESCO N. IL 12/01/1978
avverso la sentenza n. 2251/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Udito. per la parte civile. l’Avv
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vi< ..(1,‘‘4, 410 4 I f7e .( RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, con sentenza del 26/5/2011, dichiarava Donatella Panicucci e Francesco Frosali responsabili del reato ex artt. 110 cod.pen., 44 lett. b), d.P.R. 380/01, per secondo quale esecutore degli stessi, in totale difformità dal permesso di costruire n. 11/2006, un laghetto artificiale per la raccolta di acque piovane a scopo irriguo; difformità consistenti sia nella diversa posizione ed ampiezza dell'invaso, sia per il movimento terra di circa mq. 6.400 contro una superficie prevista di 660 mq.; condannava gli imputati alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse dei prevenuti, con sentenza del 20/6/2013, ha confermato il decisum di prime cure. Propongono ricorso per cassazione, personalmente, gli imputati eccependo la prescrizione del reato contestato, maturatasi in data antecedente alla pronuncia impugnata; nonché, contestando l'ingiustificata revoca dei testi già indicati, la cui assunzione è stata erroneamente ritenuta superflua dal giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo ai avere realizzato, la prima quale proprietaria e committente dei lavori, il prevenuti. In particolare, di poi, il riscontro fornito dalla Corte territoriale alla eccezione di prescrizione della contravvenzione di cui alla imputazione si Proprio in punto di prescrizione del reato viene mosso il primo motivo di annullamento, con il sostenere che la sospensione del relativo termine, da computare in applicazione dell'art. 45, d.P.R., non può superare i giorni 60 dalla presentazione della domanda di sanatoria, oltre il quale, in mancanza di riscontro da parte dell'ente territoriale, l'istanza stessa è da ritenersi rigettata per silenzio-rifiuto. Orbene, questo Collegio è bene a conoscenza del principio affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. 26/2/2008, n. 17954; Cass. 28/4/2005, n. 33292 ), ma non può esimersi dal rilevare come il predetto principio generale debba essere modellato in dipendenza di particolari, specifici, eventi, che vanno ad incidere, in nuce, sullo stesso. Infatti, nella specie, a seguito dell'inoltro della istanza di sanatoria, l'ente territoriale ha richiesto alla interessata ulteriore documentazione e un parere specifico alla Provincia di Pisa. I funzionari della Provincia, a loro volta, hanno sollecitato la Panicucci chiarimenti e modifiche progettuali. E', pertanto, evidente, che l'iter amministrativo, seguito dalla pratica in palesa, sostanzialmente, corretto. questione, non permette di applicare il principio predetto del silenziorifiuto ( entro i 60 giorni ), visto che il procedimento amministrativo si è esaurito con il provvedimento di rigetto, reso 1'11/11/2010, a seguito di una complessa istruttoria amministrativa; di tal chè, fino a tale data, è stato correttamente ritenuto sospeso il termine prescrizionale dalla Corte di merito. e %- Successivamente, alla udienza del 27/1/2011, il difensore dei prevenuti ha formulato istanza di differimento del dibattimento per proprio personale impedimento e la Corte, in accoglimento della richiesta ha fissato nuova udienza per il 31/3/2011. subito una prima sospensione dal 17/2/2010 all'11/11/2010, oltre che per ulteriori giorni 60, per istanza di differimento di udienza presentata dal difensore; di tal chè, nella specie, la violazione accertata il 19/9/07, ha visto spirare il termine prescrizionale al 12/8/2013, successivamente alla pronuncia impugnata, resa il 20/6/2013. Il secondo motivo di annullamento è del tutto destituito di fondamento, in quanto il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale, conferitogli ex lege, ha ritenuto completa la piattaforma probatoria ed esaustivamente dimostrata la tesi accusatoria in ordine alla sussistenza dei reato contestato ai prevenuti e alla responsabilità degli stessi; per cui, a giusta ragione, ha valutato superflue le ulteriori prove offerte dalle parti. Va osservato che la inammissibilità del ricorso, determinata dalla infondatezza dei motivi, non consente la compiuta instaurazione del rapporto di impugnazione e preclude al decidente di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato in contestazione, maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca). Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la Panicucci e il Frosali abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., devono essere condannati al pagamento delle 3 Conseguentemente, il termine prescrizionale, fissato ex lege in anni 5, ha spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00, ciascuno. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00. Così deciso in Roma il 17/9/2014. P. Q. M.

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