Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4254 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4254 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PESCE STEFANO N. IL 02/12/1978
avverso la sentenza n. 3089/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 marzo 2012, la Corte di appello di Firenze, 1^ sezione
penale, confermava la sentenza del GIP del Tribunale in sede appellata da Pesce
Stefano, con la quale l’ imputato era stato dichiarato colpevole delle rapine
aggravate di cui ai capi B (in danno di Cataldi Carla dipendente della farmacia San
Giorgio), C (in danno di Fucino Maddalena dipendente dell’ esercizio commerciale
Bottega Verde), D (in danno di Tacconi Nicola dipendente della farmacia De

danno di Magherini Donatella dipendente dell’ esercizio commerciale “erboristeria
Inglese”), fatti commessi in Firenze tra il 28 giugno e il 2 settembre 2010 e
condannato, con la continuazione e la diminuente del rito, alla pena di quattro anni
due mesi di reclusione e ottocento euro di multa
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della
motivazione in punto di valutazione di attendibilità dei riconoscimenti effettuati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché reiterazione dei motivi di appello, senza tenere
conto che in ordine all’ attendibilità di quanto riferito dalle persone informate sui
fatti è stato oggetto di specifica valutazione, con motivazione che, in quanto non
manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.
L’ indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato
– per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’ esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’ adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

Bianchi), E (in danno di Diana Caterina dipendente della farmacia Ninci) ed F (in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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