Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4253 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4253 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELTRAME GIOVANNI N. IL 23/09/1979
avverso la sentenza n. 1839/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19 marzo 2013, la Corte di appello di Venezia, 2^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Verona appellata
da Beltrame Giovanni, lo assolveva dal reato di cui all’ art. 605 cod. pen. perché il
fatto non sussiste e qualificato il reato di estorsione come rapina aggravata,
rideterminava la pena in due anni sei mesi di reclusione ed C 750 di multa;
revocava I’ interdizione temporanea dai pubblici uffici; confermava nel resto la

sottrazione con violenza e minaccia di una collana che il minore Marchi Davide
portava al collo, fatto commesso in Verona il 30.1.2002.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per carenza e illogicità della motivazione, per assenza di qualsiasi
disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per genericità, perché a fronte della dettagliata
motivazione, che ha giustificato il convincimento di responsabilità sulla base del
certo riconoscimento della persona offesa, si limita a lamentare violazione dell’ art.
129 cod. proc. pen. senza indicare in maniera specifica le ragioni in fatto e in diritto
a sostegno di tale censura, in violazione dell’ art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

sentenza impugnata con la quale l’ imputato era stato dichiarato colpevole della

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