Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4252 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4252 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LECCIA GIUSEPPE N. IL 19/08/1951
avverso la sentenza n. 737/2011 TRIBUNALE di RAVENNA, del
25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Data Udienza: 22/10/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25 giugno 2012, il Tribunale di Ravenna in composizione
monocraticai, sull’ accordo delle parti a norma dell’ art. 444 cod. proc. pen.,
riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all’ aggravante della recidiva, con
la continuazione e con la diminuente del rito, applicava (per quello che qui rileva) a
Leccia Giuseppe la pena di un anno otto mesi di reclusione e cinquecento euro di
multa in relazione ad una serie di ricettazioni di assegni e conseguenti truffe.
I’ annullamento per violazione di legge per aver “omesso di valutare il
proscioglimento a norma dell’ art. 129 cod. proc. pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per genericità, perché a fronte della motivazione della
sentenza impugnata ,che ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la pronuncia di
sentenza di proscioglimento a norma dell’ art. 129 cod. proc. pen. sulla base delle
risultanze acquisite, si limita a denunciare l’ omessa valutazione sul punto, senza
indicare in maniera specifica in relazione a quali atti del processo risulterebbe la
denunciata omissione, in violazione dell’ art. 581 lett. c), sanzionata dal successivo
art. 591 cod. proc. pen.
Consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di
somma in favore della Cassa della ammende che, in ragione dei profili di colpa
rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in
millecinquecento/00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto