Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4251 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4251 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO ANTONIETTA N. IL 01/09/1956
avverso la sentenza n. 191/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 giugno 2012, la Corte di appello di L’ Aquila, sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano appellata da Di
Rocco Antonietta, qualificato il fatto come insolvenza fraudolentas a norma dell’ art.
641 cod. pen., rideterminava la pena in un anno tre mesi di reclusione; confermava
nel resto la sentenza impugnata con la quale l’ imputata era stato dichiarata
colpevole dell’ acquisto di suppellettili per valore di € 5.000,00 mediante la

risarcimento del danno in favore della parte civile.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputata, che ne ha chiesto
I’ annullamento per carenza e illogicità della motivazione, per avere la sentenza
omesso di considerare che l’ assegno non era suo e che ella era convinta che fosse
coperto e per avere altresì la Corte territoriale omesso di riconoscere le attenuanti
generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per genericità, per la parte in cui ribadisce le doglianze
mosse con l’ appello sulla pretesa ignoranza della carenza di copertura dell’
assegno, senza alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata
che ha spiegato il diverso convincimento con ampia illustrazione delle mosalità di
consegna del titolo; è inammissibile quanto alla richiesta di riconoscimento delle
attenuanti generiche, perché formulata per la prima volta in questa sede, senza che
la questione fosse stata oggetto di devoluzione con l’ appello, questione in
conseguenza preclusa stante il disposto dell’ art. 597 c. 1 cod. proc. pen.
Segue la condanna dektricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna 4ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

consegna di assegno non onorato alla scadenza ed era stata condannata al

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